COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 15.05.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL SIG. LUIGI ROMETTI IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTE ACUTO – SIGILLO, DISPUTATA AD UMBERTIDE IL 19.04.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. DEL C.R.U. N. 141 DEL 22.04.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: SQUALIFICA ALLENATORE PROIETTI LUIGI FINO AL 22.04.2020

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 15.05.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL SIG. LUIGI ROMETTI IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTE ACUTO - SIGILLO, DISPUTATA AD UMBERTIDE IL 19.04.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. DEL C.R.U. N. 141 DEL 22.04.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: SQUALIFICA ALLENATORE PROIETTI LUIGI FINO AL 22.04.2020; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.05.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto, ed in occasione del confronto disposto dalla Corte ha, altresì, riconosciuto nel sig. Rometti Luigi, presente personalmente alla seduta, colui che ha fatto ingresso nello spogliatoio, offendendolo, minacciandolo e colpendolo al volto, procurandogli forte dolore che persisteva anche in seguito. Il Rometti, peraltro, non ha addotto alcun valido elemento a sostegno di quanto dal medesimo prospettato nel reclamo circa la propria estraneità all’episodio contestato, tale non potendosi ritenere la lettera di dimissioni da quest’ultimo prodotta alla Corte, in quanto del tutto irrilevante a tale riguardo. La sanzione comminata dal G.S. appare congrua rispetto ai fatti addebitati, anche considerati i precedenti dell’odierno reclamante, come tale meritevole di integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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