COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 15.05.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. TIGROTTI MORRA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTEVILLA – TIGROTTI MORRA, DISPUTATA A PONTE FELCINO IL 26.04.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. DEL C.R.U. N. 145 DEL 29.04.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: AMMENDA DI €. 400,00;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 15.05.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. TIGROTTI MORRA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTEVILLA – TIGROTTI MORRA, DISPUTATA A PONTE FELCINO IL 26.04.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. DEL C.R.U. N. 145 DEL 29.04.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: AMMENDA DI €. 400,00; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.05.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara ed all’esito dell’audizione del Commissario di campo è emerso che a fine gara numerosi calciatori del Tigrotti Morra hanno accerchiato il direttore di gara insultandolo e minacciandolo; al rientro negli spogliatoi alcuni calciatori della società reclamante, due dei quali identificati e sanzionati con provvedimento del G.S., hanno colpito con un pugno la porta dell’arbitro. Dalle dichiarazioni del Commissario di campo è emerso che l’arbitro non ha mai temuto per la propria incolumità e che l’intervento dei Carabinieri non appariva giustificato; egli ha inoltre specificato che i dirigenti del Tigrotti Morra si sono adoperati per assicurare l’incolumità dell’arbitro e per riportare la calma tra i propri giocatori. Alla luce di quanto precede e tenuto la Corte ritiene di poter ridurre l’ammenda irrogata dal G.S. ad €. 150,00. P.Q.M. In accoglimento del reclamo riduce l’ammenda ad €. 150,00. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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