COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 15.05.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA ASD VIRTUS CASTEL GIORGIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS CASTEL GIORGIO – PORANESE, DISPUTATA A CASTELGIORGIO IL 26.04.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 41 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 30.04.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: AMMENDA €. 700,00; SQUALIFICA CALCIATORE MARZOCCHINI FABRIZIO PER QUATTRO GARE; SQUALIFICA CALCIATORE ZANNONI ALESSANDRO PER QUATTRO GARE; SQUALIFICA CALCIATORE SERAFINELLI SIMONE PER DUE GARE;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 15.05.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA ASD VIRTUS CASTEL GIORGIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS CASTEL GIORGIO - PORANESE, DISPUTATA A CASTELGIORGIO IL 26.04.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 41 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 30.04.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: AMMENDA €. 700,00; SQUALIFICA CALCIATORE MARZOCCHINI FABRIZIO PER QUATTRO GARE; SQUALIFICA CALCIATORE ZANNONI ALESSANDRO PER QUATTRO GARE; SQUALIFICA CALCIATORE SERAFINELLI SIMONE PER DUE GARE; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.05.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente la Corte rileva l’inammissibilità del reclamo relativo al calciatore Serafinelli Simone ai sensi dell’art.45 comma 3 lettera a) del C.G.S.. Dall’esame degli atti ufficiali di gara ed all’esito dell’audizione del direttore di gara è emerso che il calciatore Marzocchini Fabrizio, a seguito dell’espulsione per un fallo di gioco, ha pronunciato una frase offensiva nei confronti dell’arbitro e della terna; il comportamento è meritevole di sanzione che tuttavia appare equo contenere nella squalifica per tre giornate effettive di gara. Quanto al calciatore Zannoni Alessandro, costui, dopo un contrasto di gioco con il portiere avversario, lo ha colpito per reazione con un calcio al costato; tenuto conto del fatto che l’episodio non ha provocato alcuna conseguenza, la squalifica può essere ridotta a tre giornate effettive di gara. Quanto infine all’ammenda, è emerso che sostenitori della Virtus Castel Giorgio hanno tenuto comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti del direttore di gara, lanciando bottiglie di plastica, piene e vuote, all’interno del campo di gioco, il cui contenuto (acqua) ha attinto la terna arbitrale. A fine gara alcuni sostenitori erano presenti nel terreno di gioco ed una di loro ha tenuto comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro. Dette condotte giustificano l’applicazione del’ammenda, che tuttavia, pur tenendo conto della recidiva, può essere contenuta in €. 600.00. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo: riduce la squalifica inflitta dal G.S. ai calciatori Marzocchini Fabrizio e Zannoni Alessandro a tre giornate effettive di gara; riduce l’ammenda inflitta alla società reclamante ad €. 600,00; dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società Virtus Castel Giorgio relativo al calciatore Serafinelli Simone ai sensi dell’art. 45 comma 3 lettera a) del CGS;
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