COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 157 del 22.05.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. REAL AVIGLIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL QUADRELLI – REAL AVIGLIANO, DISPUTATA A QUADRELLI IL 03.05.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. DEL C.R.U. N. 148 DEL 06.05.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: ALL’AMMENDA DI €. 700,00;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 157 del 22.05.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. REAL AVIGLIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL QUADRELLI – REAL AVIGLIANO, DISPUTATA A QUADRELLI IL 03.05.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. DEL C.R.U. N. 148 DEL 06.05.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: ALL’AMMENDA DI €. 700,00; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.05.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti emerge che nel corso della gara la tifoseria della A.S.D. Real Avigliano ha fatto lancio di fumogeni e si è reso autore di intemperanze verbali e lancio di piccoli sassolini all’interno del terreno di gioco. Tale condotta va adeguatamente sanzionata tuttavia la Corte ritiene che, pur tenendo conto della recidiva, l’ammenda possa essere ridotta nella misura più congrua di €. 500,00. P.Q.M. In accoglimento del reclamo riduce l’ammenda alla società A.S.D. Real Avigliano ad €.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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