COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 157 del 22.05.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.C.D. VIOLE IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIOLE – GRIFO CANNARAD, DISPUTATA AD ASSISI IL 03.05.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. DEL C.R.U. N. 148 DEL 06.05.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: AMMENDA DI €. 1.500,00; SANZIONE DI 1 GARA A PORTE CHIUSE; INIBIZIONE AL DIRIGENTE LUCREZI MAURO FINO AL 31.12.2017; INIBIZIONE AL DIRIGENTE LANFALONI GALLIANO FINO AL 15.10.2015; SQUALIFICA AL CALCIATORE FALCINELLI FABRIZIO PER OTTO GARE; SQUALIFICA AL CALCIATORE RICCIOLINI LORENZO PER TRE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 157 del 22.05.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.C.D. VIOLE IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIOLE – GRIFO CANNARAD, DISPUTATA AD ASSISI IL 03.05.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. DEL C.R.U. N. 148 DEL 06.05.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: AMMENDA DI €. 1.500,00; SANZIONE DI 1 GARA A PORTE CHIUSE; INIBIZIONE AL DIRIGENTE LUCREZI MAURO FINO AL 31.12.2017; INIBIZIONE AL DIRIGENTE LANFALONI GALLIANO FINO AL 15.10.2015; SQUALIFICA AL CALCIATORE FALCINELLI FABRIZIO PER OTTO GARE; SQUALIFICA AL CALCIATORE RICCIOLINI LORENZO PER TRE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.05.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti e all’esito dell’audizione del direttore di gara e della società reclamante la Corte Territoriale osserva quanto segue. Il dirigente Lucrezi Mauro, precipitatosi dagli spalti verso gli spogliatoi, ha colpito con due calci ai polpacci e con un pugno alla schiena il direttore di gara procurandogli un momentaneo ed intenso dolore, ancorchè senza particolari postumi; la gravità del comportamento del dirigente Lucrezi giustifica la sanzione irrogata dal G.S. che merita integrale conferma. Il dirigente Lanfaloni Galliano ha reiteratamente spintonato l’arbitro all’altezza del petto nel tentativo di impedirgli di abbandonare il terreno di gioco contestualmente minacciandolo ed offendendolo, anche in questo caso la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua e meritevole di conferma. Quanto al calciatore Falcinelli Fabrizio appare eccessiva l’entità della squalifica inflitta dal G.S. in relazione alla condotta tenuta dallo stesso; costui ha tolto di mano la bandierina all’assistente gridando al suo indirizzo frasi il cui contenuto non è stato percepito dall’arbitro. In ragione di tale comportamento appare equo contenere la squalifica in sei giornate effettive di gara. Il calciatore Ricciolini Lorenzo, dopo essersi tolto la casacca ha protestato vibratamente ed ingiuriato la terna arbitrale, pertanto la squalifica inflitta dal G.S., deve essere confermata. Per quanto concerne l’ammenda e l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse, i gravi comportamenti addebitabili ai tesserati della società reclamante giustificano l’entità di tali sanzioni che meritano di essere confermate. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore Falcinelli Fabrizio a sei giornate effettive di gara. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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