LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 281 del 27.05.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8)RICORSO DEL CALCIATORE Sebastian Emiliano VALDES SEARA/A.S.D.CITTA’ DI GIULIANOVA 1924

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 281 del 27.05.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8)RICORSO DEL CALCIATORE Sebastian Emiliano VALDES SEARA/A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/03/2015 il sig. Sebastian Emiliano VALDES SEARA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15 Precisando di aver percepito rate per €.1.300,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.390,18 maturata fino al mese di dicembre 2014 in quanto poi svincolato. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 al pagamento in favore del sig.Sebastian Emiliano VALDES SEARA della somma di €.2.390,18. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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