F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 08 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO SACILESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. CUDICIO CRISTIAN SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, SACILESE CALCIO/BIANCOSCUDATI PADOVA DEL 6.12.2014(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 10.12.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 08 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it
3. RICORSO SACILESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. CUDICIO CRISTIAN SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, SACILESE CALCIO/BIANCOSCUDATI PADOVA DEL 6.12.2014(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 10.12.2014)
Con reclamo del 16.12.2014 la Sacilese Calcio proponeva impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 10.12.2014 con la quale era stata inflitta al proprio calciatore Cristian Cudicio la sanzione della squalifica per 6 turni effettivi a seguito dell’episodio verificatosi nel corso della gara del 6.12.2014 contro la Biancoscudati Padova. A sostegno dell’impugnazione la società, pur riconoscendo che l’atleta non era stato in grado di trattenersi dalla reazione dettata da foga agonistica, sottolineava che le osservazioni arbitrali non apparivano coincidenti con quelle formulate dalla maggior parte dei presenti, ed invocava una riduzione della sanzione, ritenuta comunque eccessiva, tenuto conto che lo scontro tra calciatori si era risolto senza conseguenze fisiche. Il reclamo merita parziale accoglimento. In realtà il referto arbitrale, il quale costituisce fonte di prova privilegiata in assenza di vizi logici, appare particolarmente chiaro nel riferire l’episodio di violenza caratterizzato da un pugno sferrato dal Cudicio nei confronti dell’avversario, e da un successivo tentativo di colpire quest’ultimo con un colpo di testa, conclusosi senza conseguenze per il pronto intervento dei compagni di squadra. Tuttavia, quanto alla misura della sanzione, tenuto conto anche dell’assenza di conseguenze fisiche, appare equa una sua riduzione. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Sacilese Calcio di Sacile (Pordenone), riduce la sanzione inflitta al calc. Cudicio Cristian a 4 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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