F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 08 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. PALAZZO MARCO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, OLYMPIA AGNONESE/CELANO DEL 13.12.2014(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 17.12.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 08 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. PALAZZO MARCO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, OLYMPIA AGNONESE/CELANO DEL 13.12.2014(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 17.12.2014) Con atto del 18.12.2014, la Società Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 39 del 17.12.120144 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale era stata irrogata all’allenatore della Società reclamante, Palazzo Marco, la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara, in relazione all’incontro di calcio del Campionato Nazionale Juniores Polisportiva Olympia Agnonese/Celano del 13.12.2014. A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi al predetto incontro di calcio la Società reclamante faceva pervenire, in data 27.12.2014, i motivi di reclamo. Il reclamo è infondato. Al proposito, questa Corte osserva che, contrariamente a quanto affermato dalla Società reclamante, il comportamento, tenuto dall’allenatore, Palazzo Marco, nei confronti del Direttore di Gara, deve essere qualificato come gravemente ingiurioso (si veda, in particolare, l’uso reiterato dell’espressione “deficiente”) nonché minaccioso (si vedano, in particolare, le frasi: “Vi dobbiamo fare spaventare?” e “Non ti prendo a schiaffi solo perché voglio allenare, s…..”). Trattasi di condotte, peraltro reiterate, che giustificano ampiamente la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo e che non possono, in alcun modo, essere paragonate (ove mai fosse possibile fare riferimento ai c.d. precedenti) a quelle (menzionate nel reclamo) in ordine alle quali l’allora Corte Federale di Appello della F.I.G.C. ha ritenuto di applicare un diverso e più mite trattamento sanzionatorio. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Olympia Agnonese A.S.D. di Agnone. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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