F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VILLAFRANCA VERONESE/CALCIO LECCO DEL 14.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 17.12.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it
3. RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VILLAFRANCA VERONESE/CALCIO LECCO DEL 14.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 17.12.2014)
La società Calcio Lecco 1912 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Corti Ivan, ha presentato ricorso avverso la sanzione della ammenda di € 800,00 inflitta alla reclamante, Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 17.12.2014, seguito gara Villafranca Veronese/Calcio Lecco del 14.12.2014. Detta sanzione nasce da quanto riportato nel referto arbitrale, secondo il quale, a seguito di uno scontro di gioco che determinava la perdita di conoscenza con ampia fuoriuscita di sangue del calciatore della propria squadra, Luca Redaelli, propri sostenitori in campo avverso rivolgevano espressioni offensive e blasfeme nei confronti della terna arbitrale, della società ospitante e degli operatori del 118 ed aperto il cancello di ingresso al terreno di gioco. Il ricorrente ricostruisce i fatti ponendo in evidenza la drammaticità dell'evento che ha visto coinvolto il giocatore Luca Redaelli. Drammaticità che ha suscitato allarme e nervosismo nei sostenitori per la mancata tempestività dei soccorsi e dell'agevolazione agli stessi e sostenendo, come da Referto Arbitrale, l'inesistenza di imprecazioni verso la terna arbitrale e sostenendo la completa estraneità in merito all'apertura del cancello di ingresso. Chiede pertanto che venga annullata la sanzione. La Corte, esaminato il ricorso ed il referto arbitrale ed udita la parte ricorrente, pur considerando irriguardoso il comportamento assunto dai sostenitori della squadra del Calcio Lecco, riconosce le attenuanti del caso. 3 Ritiene pertanto di accogliere le motivazioni esposte. Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 di Lecco annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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