F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO DELL’ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ASCOLI PICCHIO/SANTARCANGELO DEL 13.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 93/DIV del 16.12.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it
4. RICORSO DELL’ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ASCOLI PICCHIO/SANTARCANGELO DEL 13.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 93/DIV del 16.12.2014)
La società Ascoli Picchio F.C. 1898, in persona del Direttore Generale signor Giovanni Lovato, ha presentato ricorso avverso la sanzione della ammenda di € 2.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Ascoli Picchio/Santarcangelo del 13.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. 93/DIV del 16.12.2014) in quanto propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni, uno dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco, senza conseguenze; gli stessi più volte durante la gara intonavano cori offensivi e minacciosi verso la tifoseria dell'Ancona Calcio. Il ricorrente espone, nel ricorso, una versione dei fatti accaduti in modo differente da quella riportata nel Referto arbitrale, sottolineando, per quanto attiene i cori intonati dai propri sostenitori, l'incongruenza tra quanto riportato nel Referto stesso e quanto dichiarato dal Commissario di Campo nonché la mancanza di responsabilità della Società ricorrente in merito, anche ai sensi dell'art. 13 C.G.S. dichiarando e documentando l'adozione delle misure di sicurezza in occasione della gara. Ritenendo pertanto, la ricorrente, la sanzione ad essa inflitta eccessiva, chiede l'annullamento o la riduzione della stessa. La Corte, esaminato il ricorso ed udita la parte ricorrente nonché esaminato il referto arbitrale, ritiene di considerare la Società ricorrente comunque responsabile del comportamento assunto dai propri sostenitori ma anche di riconoscere la sanzione inflitta eccessiva, tenendo conto della concreta adozione di misure di sicurezza e prevenzione per atti violenti o discriminatori. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Ascoli Picchio F.C. 1898 di Ascoli Piceno riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante a € 1.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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