F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 5. RICORSODELL’A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE; – AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTE SEGUITO GARA CALCIO POMIGLIANO/MONOPOLI DEL 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014) 6. RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 31.12.2018 INFLITTA AL SIG. SENO VINCENZO SEGUITO GARA CALCIO POMIGLIANO/MONOPOLI DEL 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 5. RICORSODELL’A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTE SEGUITO GARA CALCIO POMIGLIANO/MONOPOLI DEL 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014) 6. RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 31.12.2018 INFLITTA AL SIG. SENO VINCENZO SEGUITO GARA CALCIO POMIGLIANO/MONOPOLI DEL 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014) Con ricorso in data 5.1.2015, la A.S.D. Calcio Pomigliano, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Gennaro Ceraso, si duole delle sanzioni -inflitte dal Giudice 4 Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisioni pubblicate sul Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014, in relazione all’incontro Calcio Pomigliano/Monopoli 1966 S.r.l. del 21.12.2014- della squalifica del terreno di gioco per 3 gare (da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse) e della ammenda di euro 3.000,00 irrogate a carico di essa ricorrente, nonché della sanzione della inibizione fino al 31.12.2018 applicata al proprio Dirigente sig. Vincenzo Seno. La ricorrente riferisce che la Società era stata sanzionata sia per il comportamento scorretto dei propri sostenitori nei confronti dell’A.A. sig. Fabio Pasquale, fatto oggetto di lancio di gomme da masticare e sputi da cui veniva attinto, nonchè di insulti e gravi minacce, sia per avere consentito la indebita presenza presso gli spogliatoi di persone non identificate (prima dell’inizio della gara e nel corso del secondo tempo), una delle quali si introduceva nello spogliatoio arbitrale in compagnia del dirigente accompagnatore e colpiva il Direttore di gara con un calcio al gluteo; aggiungendo che la punizione del Dirigente sig. Vincenzo Seno era in relazione all’avere il medesimo, al termine della gara e durante il rientro negli spogliatoi, reiteratamente insultato, minacciato ed aggredito il Direttore di gara, che afferrava per il colletto della camicia (che strappava) e colpiva con un pugno tra il collo e la schiena, venendo allontanato con fatica solo grazie all’intervento di alcune persone. Si lamenta nell’atto di gravame l’eccessiva gravosità e severità delle sanzioni applicate dal Giudice Sportivo sia nei confronti della Società che del Dirigente menzionato (rispetto al quale si deduce, in primis, la non punibilità per non avere il medesimo colpito l’arbitro con un pugno) . Si assume in ricorso, in relazione alla posizione della Società, che il primo Giudice non avrebbe tenuto conto, nella determinazione della sanzione, di svariate circostanze attenuanti -quali l’opera di collaborazione posta in essere dalla Società con le Forze dell’Ordine, la regolarità di svolgimento della gara, la mancanza di precedenti punizioni a carico della Società medesima-, né del regime punitivo meno rigoroso riservato a situazioni similari dalla Giustizia Sportiva. La doglianza è da ritenersi infondata, poiché il trattamento sanzionatorio applicato alla Società ricorrente appare, in realtà, del tutto congruo alla gravità delle condotte contestate in incolpazione, alcune riferibili direttamente ai rappresentanti della A.S.D. Calcio Pomigliano presenti in loco, altre ai suoi sostenitori. Ed invero i dirigenti della Società incolpata hanno consentito la presenza sul terreno di gioco di soggetti non autorizzati -nonostante il Direttore di gara ne avesse disposto per due volte l’allontanamento-, uno dei quali alla fine della gara partecipava alla aggressione del Direttore medesimo all’interno dello spogliatoio, che colpiva con un calcio. Particolarmente riprovevole è risultato altresì il comportamento dei suddetti sostenitori, che reiteratamente, a partire dal decimo minuto del secondo tempo e sino alla fine della gara, attingevano con sputi e gomma da masticare la persona dell’A.A. sig. Fabio Pasquale, cui inoltre rivolgevano insulti e minacce. Quanto alla posizione del Dirigente sanzionato, sig. Vincenzo Seno, si sostiene in ricorso che il medesimo, in realtà, non avrebbe colpito il Direttore di gara, sicchè il gesto sarebbe stato a lui attribuito per mera presunzione, né lo avrebbe aggredito e minacciato, essendosi limitato a manifestargli il proprio dissenso rispetto al suo -non condiviso- operato tecnico. Il motivo, che tenta invano di indubbiare la riferibilità al Dirigente in questione di un comportamento complessivo la cui emblematica gravità appare indiscutibile (e che appare assai arduo ricondurre, come ineffabilmente si pretenderebbe, al perimetro della espressione di dissenso nei confronti dell’arbitro), appare palesemente privo di fondamento. La puntuale ricostruzione del supplemento di rapporto del Direttore di gara, unitamente alle risolutive conferme che la stessa ha ricevuto nel corso dell’esame diretto del Direttore medesimo da parte della Corte decidente, comprova al di là di ogni dubbio che il sig. Seno si rese effettivamente e personalmente responsabile dell’inqualificabile gesto che gli viene contestato in incolpazione. Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge i ricorsi come sopra proposti dalla società A.S.D. Calcio Pomigliano di Pomigliano d’Arco (NA) e dispone addebitarsi le tasse reclamo.
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