F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 7. RICORSO DEL S.S. D.R.L. PIACENZA CALCIO 1919AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MAURI STEFANO SEGUITO GARA FIDENZA/PIACENZA CALCIO 1919 DEL 20.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it
7. RICORSO DEL S.S. D.R.L. PIACENZA CALCIO 1919AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MAURI STEFANO SEGUITO GARA FIDENZA/PIACENZA CALCIO 1919 DEL 20.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014)
Il Giudice Sportivo, in relazione alle gare del 20.12.2014 del Campionato di Serie D, nella seduta del 23.12.2014, ha inflitto al sig. Stefano Mauri (Piacenza Calcio 1919) la sanzione della squalifica per 3 gare effettive, “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”. Il Piacenza Calcio 1919 ha proposto reclamo ex art. 36 bis C.G.S. avverso detta sanzione e, nel chiedere l’utilizzazione delle immagini televisive, ha sostenuto che il proprio tesserato, difendendo la palla dall’intervento dell’avversario, è stato oggetto di ripetuti spintoni e pressioni, oltre ad essere pure aggredito dopo essere rovinato a terra per effetto dell’intervento falloso del giocatore avversario, e, rialzatosi, ha effettivamente colpito con una spinta al petto/spalla l’avversario che avrebbe accentuato gli effetti della spinta compiendo un innaturale balzo all’indietro per poi riprendersi immediatamente senza nessuna conseguenza fisica. Di talché, ha posto in rilievo come la condotta del giocatore debba essere qualificata non già come condotta violenta bensì dovrebbe richiamarsi, al più, all’art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S. poiché sarebbe mancata in ogni caso l’intenzione gratuita di arrecare un danno all’avversario, sicché ha chiesto cha la sanzione sia rideterminata nella minore misura ritenuta congrua e di giustizia. La sanzione della squalifica per tre gare effettive al sig. Stefano Mauri è stata inflitta “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”. La descrizione dell’accaduto è riportata nel rapporto dell’arbitro della gara Fidenza/Piacenza del 20.12.2014 da cui emerge che, al 29° del secondo tempo, il calciatore Mauri del Piacenza è stato espulso “per aver colpito con una manata al volto un avversario a gioco fermo senza conseguenze”. La Corte, nel rilevare la natura fidefacente del rapporto arbitrale, ritiene che la sanzione irrogata sia congrua in quanto il fatto accertato, essendosi concretato in un gesto volontario comunque offensivo nei confronti dell’avversario, deve essere qualificato come condotta violenta nei confronti di altro calciatore ed è sanzionato con una squalifica di almeno 3 giornate dall’art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S.. Al rigetto del reclamo, segue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. D.R.L. Piacenza Calcio 1919 di Piacenza e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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