F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 9. RICORSO DELL’A.S. OSTIA MARE LIDO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA OSTIA MARE LIDO CALCIO/CYNTHIA 1920 DEL 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 9. RICORSO DELL’A.S. OSTIA MARE LIDO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA OSTIA MARE LIDO CALCIO/CYNTHIA 1920 DEL 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014, ha inflitto alla società reclamante la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00. Tale decisione è stata assunta perché “propri sostenitori, durante la gara, hannoesposto uno striscione e rivolto cori offensivi all’indirizzo degli Organi della Giustizia Sportiva e dei vertici Federali”. Il Giudice Sportivo ha specificato che la misura della sanzione è stata determinata anche in ragione della recidiva generica di cui ai Com. Uff. nn. 48 e 62. Avverso tale provvedimento la società Ostiamare ha proposto reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale, con atto del 27.12.2014, eccependo che la gara è stata disputata “in assenza di pubblico locale per effetto delle decisioni di cui al citato Com. Uff. del 7.12.2014 e che lo striscione veniva esposto sulla rete di recinsione di un parcheggio confinante con il Centro Sportivo, quindi fuori dal nostro controllo diretto”. Il legale rappresentante della reclamante faceva altresì presente che, non appena accortosi della presenza dello striscione, informava alcuni agenti della Forza Pubblica, i quali provvedevano a far rimanere lo striscione e ad identificare le persone presenti in prossimità dello stesso. All’esito della Camera di Consiglio svoltasi nella seduta del 16.1.2015, la Corte Sportiva di Appello ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo sulla base della seguente motivazione. La società reclamante ha chiesto l’annullamento della sanzione di € 1.000,00 sia perché i fatti contestati sarebbero avvenuti fuori dall’area di pertinenza della società, sia perché i responsabili della stessa società si sarebbero attivati per porre fine agli stessi. La censura è parzialmente fondata. La sanzione inflitta alla Ostiamaresrl appare incongruente soltanto rispetto all’importo, se commisurato a quelle comminate dal Giudice Sportivo ad altre società per fatti ed episodi analoghi. 7 Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l. di Ostia (RM) riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante a € 500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it