F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078/CSA del 06 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 113/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/ROMA DEL 14.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 16.12.2014).
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078/CSA del 06 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 113/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it
2. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/ROMA DEL 14.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 16.12.2014).
Con ricorso in data 18.12.2014 ritualmente proposto la A.S. Roma S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 104 del 16.12.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie “A”, seguito gara Genoa/Roma del 14.12.2014, ha inflitto la sanzione della ammenda di € 20.000,00 “per avere suoi collaboratori omesso di ottemperare ad una legittima richiesta formulata dai Collaboratori della Procura Federale per esigenze istruttorie”. Era accaduto, infatti, che al termine della gara il coordinatore degli stewards in servizio presso lo Stadio aveva dichiarato ai collaboratori della Procura Federale di essere stato attinto al viso da uno sputo da un signore con la tuta della Roma a lui ignoto. Dichiarazione, questa, confermata da altri due stewards. In considerazione di tale accadimento i Collaboratori della Procura Federale, al fine di procedere ad una ricognizione fotografica onde identificarne l'autore, avevano richiesto agli accompagnatori ufficiali della Società Roma di esibire “le tessere di riconoscimento dei tesserati presenti”; richiesta, peraltro, respinta dichiaratamente “per ordine del Direttore Generale della Società Roma”. Con i motivi scritti la ricorrente contestava la potestà inquirente della Procura Federale osservando, altresì, che la circostanza che il presunto autore del gesto indossasse una “tuta della Roma” non era certamente decisiva al fine di avere per certa l'appartenenza del responsabile al novero dei suoi tesserati. Concludeva, pertanto, invocando l'annullamento della relativa sanzione. Alla seduta del 19.12.2014 la Corte Sportiva d'Appello Nazionale – Ia Sezione, competente a decidere, con ordinanza (Com. Uff. n. 35 del 19.12.2014) disponeva che la Procura Federale effettuasse opportuni accertamenti al fine di ricostruire gli accadimenti oggetto del giudizio, previa acquisizione delle testimonianze eventualmente occorrenti. All'esito degli accertamenti istruttori supplementari espletati la Procura Federale, con relazione 3 trasmessa il 10.2.2015, riferiva che l’esigenza di poter disporre dei tesserini di riconoscimento dei tesserati autorizzati all’accesso all’interno del recinto di giuoco, allo scopo di effettuare una ricognizione fotografica che potesse consentire “l’eventuale identificazione del tesserato della Roma che lo steward aveva denunciato impersonalmente, non conoscendolo, per avergli sputato, attingendolo sul viso, avesse un carattere di immediatezza, anche in relazione alla freschezza del ricordo”, nel senso che col trascorrere del tempo l’identificazione sarebbe stata più difficile. Difficilmente, sostiene sempre l’organo federale inquirente, poteva pensarsi di effettuare, nel contesto animato del dopo partita, un confronto diretto con tutti i tesserati presenti in distinta. Alla seduta del 6.3.2015, tenutasi dinnanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale – Ia Sezione – compariva il difensore della Società ricorrente, il quale illustrava i motivi già esplicitati, concludendo in conformità. Orbene, osserva questa Corte Sportiva d’Appello che il ricorso vada parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione pecuniaria inflitta. E', infatti, d'uopo rilevare che la richiesta dei collaboratori della Procura Federale, rivolta agli accompagnatori ufficiali della Società Roma, era comunque legittima, seppur svoltasi con modalità anomale (riconoscimento mediante richiesta di tesserini di riconoscimento da mostrare a soggetti non tesserati) e per di più in un contesto di dopo gara che la stessa Procura Federale non esista a definire come “convulso e caratterizzato da episodi di tensione”. In tal senso il mancato seguito alla richiesta degli Organi federali, pur rilevante sotto il profilo disciplinare, va opportunamente calibrato nella sua portata antigiuridica e quindi nell’effetto sanzionatorio. Con la conseguenza che la sanzione pecuniaria inflitta va rimodulata, in parziale accoglimento del reclamo in appello, nella misura come determinata in dispositivo. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società A.S. Roma di Roma riduce la sanzione dell’ammenda a € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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