F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078/CSA del 06 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 113/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE CALCIO/VIRTUS LANCIANO DEL 7.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 68 del 10.2.2015).
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078/CSA del 06 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 113/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it
3. RICORSO FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE CALCIO/VIRTUS LANCIANO DEL 7.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 68 del 10.2.2015).
La società Frosinone Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 68 del 10.2.2015, con il quale, a seguito della gara Frosinone/Virtus Lanciano del 7.2.2015, è stata inflitta alla stessa società la seguente sanzione: - ammenda di € 8.000,00 "per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, indirizzato verso un Assistente numerosi sputi attingendolo alla schiena e alla nuca e rivolto al medesimo Assistente cori insultanti; per aver inoltre, un raccattapalle assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei calciatori della squadra avversaria, sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza". La reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo in via principale l'annullamento della sanzione irrogata ed in via subordinata una riduzione dell'ammenda stessa. Sostiene altresì la reclamante di aver collaborato attivamente con le Forze dell'Ordine a riprova dell'attenzione e della cura prodigata al fine di educare i propri sostenitori ad un tifo corretto. 4 Questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, ritenendo la gravità degli stessi e considerando altresì che non ci sono estremi per riconoscere, a titolo di esimente, ulteriori circostanze attenuanti oltre quelle già riconosciute dal Giudice di prime cure, ritenendo in definitiva congrua la sanzione come già inflitta, respinge il ricorso. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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