F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CSA del 20 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO A.C. PISA 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 6.000,00 SEGUITO GARA PISA/ASCOLI PICCHIO DELL’1.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 146/DIV del 2.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CSA del 20 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO A.C. PISA 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 6.000,00 SEGUITO GARA PISA/ASCOLI PICCHIO DELL’1.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 146/DIV del 2.3.2015) Nel corso della gara A.C. Pisa/Ascoli del 1.3.2015, i sostenitori della squadra ospite si rendevano responsabili del lancio di numerosi oggetti all’indirizzo di un assistente arbitrale e dell’esplosione di alcuni petardi, di cui uno lanciato sul terreno di gioco, il tutto senza conseguenze. Il Giudice Sportivo irrogava alla A.C. Pisa la sanzione dell’ammenda di € 6.000,00, decisione che la stessa ha reclamato richiedendo la riduzione della sanzione dell’ammenda. 8 Sottolineava la società istante, in primo luogo, che erano state omesse, dal giudice di prime cure, la concessione delle attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S. e, comunque, l’eccessività della sanzione impugnata. Ciò premesso rileva questa Corte come il ricorso sia parzialmente fondato in ragione del contributo probatorio fornito dalla Questura di Pisa. La stessa, con nota del 10.3.2015, allegata agli atti, ha segnalato il contributo profuso dal personale steward sia nel monitorare ogni attività antiregolamentare posta in essere dalla tifoseria ospite sia nell’arginare anche la frangia violenta della tifoseria della squadra ospitante. Conseguenzialmente, sembra equo ridurre la sanzione, anche in considerazione del fatto che, seppur attinto da alcuni oggetti, l’assistente arbitrale non ha riportato (fortunatamente) alcuna conseguenza. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Pisa di Pisa riduce la sanzione dell’ammenda a € 3.000,00.. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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