F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 06 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DELLA S.S.D. PRO SESTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARAVAGGIO/PRO SESTO DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 126 del 15.4.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 06 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DELLA S.S.D. PRO SESTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARAVAGGIO/PRO SESTO DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 126 del 15.4.2015) Con atto del 18.4.15, la S.S.D. Pro Sesto ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. della F.I.G.C.(pubblicata sul Com. Uff. n. 126 del 15.4.2015) con la quale, a seguito di reclamo proposto dalla Società U.S.D. Caravaggio, è stata irrogata, a carico della S.S.D. Pro Sesto, la punizione sportiva della perdita della gara U.S.D. Caravaggio/S.S.D. Pro Sesto disputatasi in data 29.3.2015, con il punteggio 0-3. La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte della S.S.D. Pro Sesto, della regola prevista dal Com. Uff. n. 1 del 1.7.2014 del Dipartimento Interregionale della L.N.D. della F.I.G.C che impone che, sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa, siano impiegati, per ciascuna squadra, almeno quattro calciatori “giovani” così distinti in relazione alle seguenti fasce d’età: - 1 nato dal 1° gennaio 1994 in poi; - 2 nati dal 1° gennaio 1995 in poi; - 1 nato dal 1° gennaio 1996 in poi. Il ricorso in epigrafe si appalesa infondato per le ragioni che seguono. Secondo l’assunto di parte ricorrente, la presunta violazione della regola prevista dal Com. Uff. n. 1 dell’1 luglio 2014 del Dipartimento Interregionale, il cui contenuto è stato sopra riprodotto, si sarebbe verificata, in occasione della gara U.S.D. Caravaggio/S.S.D. Pro Sesto disputatasi in data 29.3.2015, per un brevissimo arco temporale (precisamente dal 21° al 23° minuto del secondo tempo di giuoco) ovvero per il lasso di tempo intercorrente tra la prima sostituzione (quella del calciatore n. 10, Dolcetti, con il calciatore n. 20, Scavo) e la seconda (quella del calciatore n. 5, Baresi, con il calciatore n. 18, Martino). La tesi della ricorrente non ha pregio. IlCom. Uff. n. 1 del 1.7.2014 del Dipartimento Interregionale recita testualmente che le società “hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse (le gare ufficiali di campionato: N.d.E.) anche in caso di sostituzioni, almeno quattro calciatori giovani”, distinti, per fasce di età, secondo le indicazioni contenute nel predetto Com. Uff.. Secondo la giurisprudenza dell’allora Alta Corte di Giustizia del CONI, “questo concetto di impiegare deve essere inteso nel senso di avvalersi ovvero adibire o servirsi o utilizzare (come valersi dell’opera di qualcuno per qualche attività), in qualsiasi compito come giocatore, non meno di quattro giocatori ”giovani” (distinti in relazione alle predette fasce di età), sia all’inizio sia durante l’intera durata della singola gara. Pertanto è sufficiente a concretizzare l’infrazione del divieto di scendere al di sotto di quattro “giovani”, quando la squadra sia al minimo di presenze di ”giovani” secondo le fasce previste, l’impiego in campo (in sostituzione) di un giocatore ancorché “giovane”, ma che alteri 2 in difetto la composizione - si noti minima - di una qualsiasi delle fasce di età prescritte, facendola scendere al di sotto dei minimi previsti con alterazione anche della parità delle squadre nell’osservanza degli obblighi minimi di utilizzo di ”giovani”. La partecipazione come impiego in gara deve intendersi come utilizzazione effettiva nella gara indipendentemente dal ruolo nella squadra e dal contributo attivo o meno al gioco o di semplice presenza in campo di gara con palla in gioco, cioè a partita giocata, per poterla considerare infrazione suscettibile della sanzione della perdita della partita a tavolino” (cfr. Decisione dell’Alta Corte di Giustizia del CONI n. 6/2011). Peraltro, non può essere condiviso l’assunto di parte ricorrente secondo il quale il breve lasso di tempo in cui la squadra della Pro Sesto avrebbe impiegato i giocatori “giovani” in violazione della composizione, per fasce, prevista dal Com. Uff. n. 1 del 1.7.2014 del Dipartimento Interregionale non si sarebbe tradotto in un vantaggio sportivo per la predetta squadra; al proposito, si evidenzia che non può essere escluso che la squadra avversaria avrebbe potuto giovarsi, in termini di risultato sportivo, dal rispetto, da parte della S.S.D. Pro Sesto, delle previsioni contenute nel predetto Comunicato Ufficiale. Né, infine, alcuna rilevanza può essere attribuita, ai fini della presente decisione, al comportamento posto in essere dalla Società U.S.D. Caravaggio la quale, una volta resasi conto dell’errore commesso dalla società S.S.D. Pro Sesto, ha provveduto a sostituire due calciatori (in diffida) con altri due calciatori; trattasi, infatti, di condotta che costituisce esercizio legittimo di una facoltà riconosciuta dai regolamenti e che, comunque, non può, in alcun modo, influire sull’applicazione della regola di cui al Com. Uff. n. 1 del 1.7.2014 del Dipartimento Interregionale. Alla luce di quanto sopra, non si può che concludere nel senso che, nel corso della gara U.S.D. Caravaggio/S.S.D. Pro Sesto del 29.3.2015, la S.S.D. Pro Sesto ha violato la regola di cui al Com. Uff. n. 1 del 1.7.2014, con la inevitabile conseguenza che, ai sensi di quanto disposto dallo stesso Com. Uff., all’inosservanza della predetta regola consegue la sanzione della perdita della gara, per come previsto dall’art. 17, comma 5, C.G.S.. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Pro Sestodi Sesto S. Giovanni (Milano). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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