F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CFA del 23 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 062/CFA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA A.P.D. AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALC. PELLECCHIA SAVERIO SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE SEGUITO GARA BISCEGLIE 1913/MONOPOLI 1966 DEL 7.12.2014(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 4/TFN – Sez. Tess. del 17.2.2015) 3. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA A.P.D. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO PROPOSTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE AL TESSERAMENTO DEL CALC. PELLECCHIA SAVERIO IN PROPRIO FAVORE (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 4/TFN – Sez. Tess. del 17.2.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CFA del 23 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 062/CFA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA A.P.D. AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALC. PELLECCHIA SAVERIO SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE SEGUITO GARA BISCEGLIE 1913/MONOPOLI 1966 DEL 7.12.2014(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 4/TFN – Sez. Tess. del 17.2.2015) 3. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA A.P.D. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO PROPOSTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE AL TESSERAMENTO DEL CALC. PELLECCHIA SAVERIO IN PROPRIO FAVORE (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 4/TFN – Sez. Tess. del 17.2.2015) Con ricorso in data 11.3.2015, la A.S. Bisceglie 1913 Don Uva A.P.D. ha impugnato la delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti pubblicata sul Com. Uff. n. 4/TFN – Sez. Tess. del 17.02.2015, con la quale, in esito alla richiesta di giudizio n. 026 del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, è stata dichiarato nullo e privo di effetti il tesseramento in data 6 dicembre 2014 del calciatore Saverio Pellecchia in favore della Società ricorrente. Con ricorso di pari data, la stessa A.S. Bisceglie 1913 Don Uva A.P.D. ha altresì impugnato la ulteriore delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti pubblicata sul Com. Uff. n. 4/TFN – Sez. Tess. del 17.02.2015, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto dalla Società avverso il provvedimento del Dipartimento interregionale che ha del pari ritenuto nullo il tesseramento in data 6.12.2014 in favore della Società ricorrente del calciatore Saverio Pellecchia. I due ricorsi dinanzi a questa Corte, previa riunione, possono essere decisi congiuntamente, essendo entrambi fondati sulle medesime doglianze, ossia la presunta erroneità delle delibere impugnate laddove esse hanno ritenuto applicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 117, comma 4, N.O.I.F., ravvisandone la violazione. Ad avviso della odierna reclamante, al calciatore Pellecchia non sarebbe applicabile la citata norma che il Tribunale federale ha ritenuto violata in occasione del di lui tesseramento del 6.12.2014 in favore della A.S. Bisceglie, dal momento che il calciatore, a quella data, poteva ottenere la qualifica di “dilettante”, atteso che le due società per le quali era stato in precedenza tesserato nella stessa stagione sportiva, ossia la U.S. Arezzo S.r.l. e la A.S. Martina Franca 1947 S.r.l., appartenevano entrambe alla sfera professionistica (Lega Pro). I ricorsi sono infondati e non meritano accoglimento. Correttamente il Tribunale Federale, nelle decisioni impugnate, ha rilevato come risulti documentato che il calciatore Pellecchia in data 16.7.2014 abbia sottoscritto il tesseramento con la 4 U.S. Arezzo S.r.l. con lo status di dilettante e in data 27.8.2014 il tesseramento ed il contratto economico con la A.S. Martina Franca 1947 S.r.l. con lo status di professionista. Tanto basta perché, dopo aver risolto in data 3.12.2014 tale ultimo contratto di professionista, allorchè il successivo 6.12.2014 è intercorso il tesseramento con la A.S. Bisceglie, società dilettantistica, tale tesseramento fosse affetto da nullità in quanto effettivamente intercorso in violazione dell’art. 117, comma 4, delle N.O.I.F.. Né vale in senso contrario invocare, come fa la reclamante, la circostanza della promozione dell’U.S. Arezzo in Lega Pro per effetto del provvedimento del Presidente Federale pubblicato nel Com. Uff. n. 65/A in data 4.9.2014, atteso che l’effettiva attribuzione dello status di professionista conseguente a detto provvedimento ai calciatori di tale compagine non può che riguardare i soli calciatori in forze presso detta squadra alla predetta data del 4.9.2014 e quindi in alcun modo estendersi anche il calciatore Pellecchia, trasferitosi all’A.S. Martina Franca 1947 S.r.l. sin dal 27.8.2014. Del pari non utilmente spendibile al caso di specie, concernente la validità del tesseramento sub iudice, è il richiamo operato dalla odierna reclamante alla decisione 9.9.2009 sul caso Ifa 07-01126 della Camera di Risoluzione delle Controversie, siccome riferita ad altra fattispecie, a quella in esame non assimilabile, concernente il riconoscimento della indennità di formazione. In definitiva, le decisioni impugnate meritano di essere confermate ed i ricorsi rigettati. Per questi motivi la C.F.A. riuniti i ricorsi nn. 2) e 3) come sopra proposti dall’A.S. Bisceglie 1913 Don Uva A.P.D. di Bisceglie (Barletta-Trani), li respinge. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.
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