F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CFA del 25 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 064/CFA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015, INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I, PARAGRAFO III), LETTERA A) PUNTO 2) DEL C.U. N. 143/A DEL 6 MAGGIO 2014 E DELLA DELIBERA F.I.G.C. N. 497/CF DEL 27 MAGGIO 2014, ASCRITTA AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. LAURENZA NICOLA – NOTA N. 6258/242 PF14-15 SP/GB DEL 19.2.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 39/TFN del 19.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CFA del 25 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 064/CFA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015, INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I, PARAGRAFO III), LETTERA A) PUNTO 2) DEL C.U. N. 143/A DEL 6 MAGGIO 2014 E DELLA DELIBERA F.I.G.C. N. 497/CF DEL 27 MAGGIO 2014, ASCRITTA AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. LAURENZA NICOLA - NOTA N. 6258/242 PF14-15 SP/GB DEL 19.2.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 19.3.2015) Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 39/TFN del 19.3.2015, ha inflitto la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella Stagione Sportiva 2014/2015, alla società A.S. Varese 1910 S.p.A.. Tale decisione è stata assunta seguito deferimento del Procuratore Federale a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Laurenza Nicola, legale rappresentante pro-tempore della società Varese. Avverso tale provvedimento la Società A.S. Varese 1910 S.p.A. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Federale d’Appello con atto del 23.3.2015, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 10.4.2015, inoltrava formale rinuncia all’azione. Per questi motivi la C.F.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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