DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 Comunicato Ufficiale N° 66 del 29/04/2015 Delibera del Giudice Sportivo gara del 11/ 4/2015 MOZZANICA – ANIMA E CORPO OROBICA CF
DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66
Comunicato Ufficiale N° 66 del 29/04/2015
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 11/ 4/2015 MOZZANICA - ANIMA E CORPO OROBICA CF
Letti gli atti ufficiali, rilevato con ricorso ritualmente presentato innanzi a codesto Giudice Sportivo che la Societa' ANIMA E CORPO OROBICA ha presentato reclamo avverso la regolarita' della gara valevole per il Campionato Femminile di Serie A ASD MOZZANICA - ANIMA E CORPO OROBICA, disputatasi in data 11.4.2015 presso il Campo Comunale di Mozzanica (BG), adducendo che poco prima dell'inizio della gara, veniva presentato all'arbitro riserva scritta, eccependo l'irregolarita' del campo di gioco in quanto, in contemporanea, si svolgeva altra gara di calcio maschile su un campo attiguo e gli spogliatoi relativi alle due gare avrebbero presentato caratteristiche di promiscuità; che, inoltre, la vicinanza dei due campi avrebbe comportato una sovrapposizione dei fischi dei due arbitri, per le decisioni inerenti i falli di giuoco delle due gare. La reclamante si lamentava anche del comportamento del pubblico e dei dirigenti della Società MOZZANICA, ritenuti ingiuriosi e lesivi e comunque non regolamentari. La Società MOZZANICA faceva pervenire memoria di controdeduzione, nella quale veniva rigettato ogni addebito, ritenendo insussistenti i motivi del reclamo. Veniva acquisito anche supplemento di rapporto dell'arbitro, pervenuto in data 22.4.2015. L'arbitro nel referto di gara, dato atto della presenza di un preannuncio di reclamo della Società ANIMA E CORPO OROBICA, non riporta alcuna irregolarità nella struttura degli spogliatoi nè nello svolgimento della gara. Nel supplemento conferma che la gara si sia svolta regolarmente. L'arbitro afferma che gli spogliatoi, sia pur concomitanti, erano separati e nessuna promiscuità, nè ingerenza, si sia verificata. Così come anche per la regolarità della gara nonostante le due gare concomitanti. D'altronde se mai si fosse verificato quanto asserito dalla reclamante, l'arbitro avrebbe assunto le decisioni opportune in base alle norme delle NOIF e del Regolamento del Giuoco del Calcio, menzionate anche nel reclamo in atti. L'arbitro esplicitamente esclude che vi siano stati atti di intolleranza, proferimento di espressioni ingiuriose da parte sia del pubblico sia di tesserati della Società MOZZANICA, nè che si sia verificato alcuno episodio degno di segnalazione e/o di sanzione durante o dopo la gara. In conclusione il reclamo non può essere accolto PQM rigetta il reclamo e, per l'effetto, dispone incamerarsi la tassa versata.
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