DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 671 Comunicato Ufficiale N.671 del 28.04.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA:REAL CORNAREDO – ASSO ARREDAMENTI
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 671
Comunicato Ufficiale N.671 del 28.04.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA:REAL CORNAREDO - ASSO ARREDAMENTI
Reclamo presentato dal Real Cornaredo Il Giudice Sportivo, in merito alla gara in oggetto, la società Real Cornaredo C5 ha esperito nei termini un reclamo mirante a vedere comminata alla convenuta Asso Arredamenti la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.17 comma 5 lett. a del C.G.S., per aver schierato nella gara in oggetto un numero di calciatori non conforme alle specifiche disposizioni diramate al riguardo con C.U. N.1 del 02/07/2014. Come è noto, infatti, ai sensi della predetta normativa nelle gare di Serie B è fatto obbligo alle società di impiegare almeno 6 calciatori di cui almeno uno nato dal 1 gennaio 1993, che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 18° anno di età,o,in alternativa, che siano cittadini italiani che abbiano assunto il primo tesseramento con la F.I.G.C. entro il 30/06/2013, senza essere stati precedentemente tesserati presso altra federazione estera. Nelle stesse gare è fatto obbligo di impiegare almeno 3 calciatori italiani dei quali almeno uno nato dal 1 gennaio 1993. Premesso quanto sopra, preso atto del rispetto delle obbligatorietà di cui al precedente capoverso dall'esame dell'elenco dei calciatori della Società Asso Arredamenti presentato all'arbitro dei sei calciatori tesserati FIGC prima del compimento del diciottesimo anno di età, o in alternativa, che siano cittadini italiani che abbiano assunto il primo tesseramento con la F.I.G.C. entro il 30/06/2013, senza essere stati precedentemente tesserati presso altra federazione estera, ne risultano schierati solamente cinque. P.Q.M. a) di accogliere il ricorso comminando alla Società A.S.D. Asso Arredameti la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6. b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente reclamo.