DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 733 Comunicato Ufficiale N.733 del 18.05.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 15/ 5/2015 CARLISPORT COGIANCO C5 – AUGUSTA 1986

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 733 Comunicato Ufficiale N.733 del 18.05.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 15/ 5/2015 CARLISPORT COGIANCO C5 - AUGUSTA 1986 Il Giudice Sportivo, In merito alla mancata effettuazione del la gara in oggetto, rileva: la partita di che trattasi non è stata disputata per il diniego formulato dalla questura di Genzano all'utilizzo dell'impianto, in quanto non era stato esibito alla autorità richiedente il relativo certificato di agibilità dell'impianto medesimo. Riguardo all'adozione di tale provvedimento, la Società Carlisport Cogianco a esperito ricorso chiedendo che venisse disposta la ripetizione dell'Incontro per sovra venuta causa di forza maggiore. Sostiene infatti la società che la comunicazione da parte della autorità di pubblica sicurezza alle parti sia stata notificata, senza nessun preavviso, solamente alcune ore prima dell'orario di inizio ufficiale della gara, non consentendo di conseguenza alla società Carlisport Cogianco di poter reperire in tempo utile altro impianto sportivo ove fare disputare l'incontro programmato. Si precisa in oltre che la richiesta del Commissariato di Genzano, volta ad ottenere il certificato di agibilità dell'impianto, era diretta al Sindaco del comune di Genzano, proprietario della struttura, ed al Comandante della polizia locale di Genzano, e non alla Società Carlisport Cogianco, che nella circostanza appare semplice affittuaria, alla quale non può essere di certo imputata l'inerzia della su indicata amministrazione nel trasmettere la certificazione richiesta. Dal canto suo la Società Augusta, nel proporre controricorso, chiede che in danno della Società Carlisport Cogianco sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 prevista dal art. 17 comma 1 del C.G.S., ricorrendo nel suo avviso nella fattispecie un ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinderebbe da qualsiasi argomentazione addotta dalla controparte. A giudizio del scrivente G.S. , il caso di che trattasi non rientra fra le ipotesi che possano dare luogo ad addebito per responsabilità oggettiva , in quanto la mancata produzione del documento richiesto dall'autorità di Polizia fa carico esclusivamente al Sindaco del comune di Genzano, non investendo minimamente responsabilità alcuna a carico della società Carlisport Cogianco. P.Q.M Ricorrono della fattispecie sufficienti elementi per dichiarare la sussistenza di una causa di forza maggiore ostativa alla disputa dell'incontro. Si rimettono gli atti alla Divisione Calcio a Cinque per gli adempimenti connessi alla disputa della gara.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it