LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 221 DEL 02 Maggio 2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. EMPOLI – Soc. NAPOLI del 30 aprile 2015
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 221 DEL 02 Maggio 2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara Soc. EMPOLI – Soc. NAPOLI del 30 aprile 2015
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo fax pervenuto alle ore 10.38 odierne) in merito al comportamento tenuto al 10° minuto del secondo tempo dal calciatore Walter Gargano (Soc. Napoli) nei confronti del calciatore Riccardo Saponara (Soc. Empoli); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore empolese, procedente in possesso della palla nella zona centrale del campo, veniva contrastato nell’azione dal calciatore partenopeo che, con il braccio destro portato all’altezza della spalla, colpiva al capo l’antagonista, che cadeva dolorante al suolo. L’Arbitro interrompeva l’azione, assegnando un calcio di punizione alla squadra bianco-azzurra. L’Arbitro, interpellato da questo Ufficio, dichiarava (con mail delle ore 14.46 odierne) “Rispondo in merito alla Vs. richiesta di chiarimento relativo all'episodio di gioco avvenuto al 10' del secondo tempo della gara Empoli-Napoli del 30.4.15 tra i calciatori Gargano e Saponara. Comunico di aver valutato integralmente la situazione punendo con un calcio di punizione diretto il calciatore del Napoli reo, a mio avviso, di aver colpito lievemente e fortuitamente al volto il calciatore avversario escludendo qualsiasi fattispecie di condotta violenta o antisportiva”. Il comportamento del Gargano è stato quindi “visto” dall’Arbitro e congruamente giudicato con una valutazione comunque insindacabile nel merito da questo Giudice, rendendo in tal modo la segnalazione del Procuratore federale carente della condizione di ammissibilità. P.Q.M. delibera di dichiarare inammissibile ex art. 35, n. 1.3 la richiesta formulata dal Procuratore federale di cui alla premessa.
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