• Stagione sportiva: 2014/2015
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 168 DEL 26 MAGGIO 2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n.130 della Società F.C. ATLETICO ALTOMONTE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.40 del 13.5.2015 (omologazione risultato della gara A.S.D.Figline 2013 – F.C.Atletico Altomonte del 10.5.2015 – Campionato 3^Categoria Play Off-, squalifica dell’assistente di parte PROVENZANO Michele fino al 31.12.2016, squalifica del calciatore GUZZETTI Domenico fino al 31.12.2016, squalifica del calciatore SCAGLIONE Carlo Luca fino al 31.12.2015, squalifica del calciatore ROMEO Francesco per una gara per recidiva in ammonizione II infr.).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 168 DEL 26 MAGGIO 2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n.130 della Società F.C. ATLETICO ALTOMONTE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.40 del 13.5.2015 (omologazione risultato della gara A.S.D.Figline 2013 – F.C.Atletico Altomonte del 10.5.2015 – Campionato 3^Categoria Play Off-, squalifica dell’assistente di parte PROVENZANO Michele fino al 31.12.2016, squalifica del calciatore GUZZETTI Domenico fino al 31.12.2016, squalifica del calciatore SCAGLIONE Carlo Luca fino al 31.12.2015, squalifica del calciatore ROMEO Francesco per una gara per recidiva in ammonizione II infr.).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA - in via preliminare, che il reclamo della società F.C.D. Atletico Altomonte: 1) va dichiarato inammissibile con riferimento all’impugnazione dell’omologazione del risultato della gara A.S.D. Figline 2013 - F.C.D. Atletico Altomonte (1-0) del 10/05/2015, in quanto avrebbe dovuto essere proposto davanti al Giudice Sportivo Territoriale ai sensi di quanto disposto dall’art.29, comma 3, del C.G.S.. Il suddetto reclamo, peraltro, sarebbe stato in ogni caso inammissibile, essendo pervenuto il 18/05/2015, vale a dire oltre il termine di due giorni dalla data di pubblicazione (13/05/2015) del C.U. recante l’omologazione del risultato de quo, in violazione, pertanto, dei termini abbreviati stabiliti dal C.U. n.108/A del 12/01/2015 della F.I.G.C. (pubblicato sia nel C.U. n.94 del 15/01/2015 del Comitato Regionale Calabria che nel C.U. n.21 del 15/01/2015 della Delegazione Provinciale di Cosenza); 2) va dichiarato parimenti inammissibile avverso la squalifica per una gara (per recidiva in ammonizione - II infr.) inflitta al calciatore Romeo Francesco, non essendo impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara, ai sensi dell’art.45, comma 3/a, del C.G.S.. Tuttavia, va rilevato che, con C.U. nr.42 del 21 maggio 2015 della Delegazione Provinciale di Cosenza, si è preso atto che il C.U. nr.40 del 13 maggio 2015 della Delegazione Provinciale di Cosenza, ha erroneamente riportato la squalifica di una giornata del calciatore Romeo Francesco(Atletico Almonte) che deve intendersi quindi come prima ammonizione; 3) che, dal rapporto dell’arbitro della gara di che trattasi, con relativo supplemento, risulta quanto qui di seguito riportato: -al 26° del II tempo, il calciatore della società Atletico Altomonte, Guzzetti Domenico, veniva espulso per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro. Dopo la notifica del provvedimento, il Guzzetti sputava al direttore di gara, colpendolo più volte al viso e gli afferrava violentemente il taccuino ed il fischietto, gettandoli a terra e calpestandoli. Il calciatore si decideva ad abbandonare il terreno di gioco solo grazie all’intervento dei compagni; tuttavia, al termine dell’incontro, si scagliava nuovamente contro l’arbitro che si stava dirigendo verso gli spogliatoi, afferrandolo per il colletto della maglietta ed insultandolo; -a fine gara, il calciatore della medesima società, Scaglione Carlo Luca, veniva espulso per aver afferrato il polso dell’arbitro, stringendolo con violenza e provocandogli un forte dolore. Lo stesso calciatore, inoltre, teneva un comportamento offensivo verso il direttore di gara; -al termine della gara, infine, l’assistente di parte della reclamante, Provenzale Michele, colpiva violentemente il direttore di gara sulla spalla con la bandierina, provocandogli un forte dolore. Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti suddetti, ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti della società F.C.D. Atletico Altomonte (cfr. C.U. n.40 del 13/05/2015 della Delegazione Provinciale di Cosenza): squalifica dell’assistente arbitrale Provenzale Michele fino al 31/12/2016; squalifica del calciatore Guzzetti Domenico fino al 31/12/2016; squalifica del calciatore Scaglione Carlo Luca fino al 31/12/2015. La reclamante chiede l’annullamento o, in subordine, la riduzione delle succitate sanzioni, sostenendo che le stesse sarebbero “infondate nelle circostanze, sproporzionate nelle attenuanti ed eccedenti nella natura dei fatti commessi”. I fatti per come narrati dall’arbitro, in modo chiaro e puntuale, sono stati accertati. Le sanzioni di cui sopra irrogate ai tre tesserati della società reclamante appaiono congrue ed adeguate ai fatti stessi. P.Q.M. - dichiara inammissibile il reclamo della società A..C. ATLETICO ALTOMONTE in relazione dell’omologazione del risultato della gara A.S.D. Figline 2013 - F.C. Atletico Altomonte (1-0) del 10/05/2015; - dichiara parimenti inammissibile il reclamo avverso la squalifica per una gara inflitta al calciatore ROMEO Francesco; - rigetta nel resto; - dispone incamerarsi la tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 168 DEL 26 MAGGIO 2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n.130 della Società F.C. ATLETICO ALTOMONTE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.40 del 13.5.2015 (omologazione risultato della gara A.S.D.Figline 2013 – F.C.Atletico Altomonte del 10.5.2015 – Campionato 3^Categoria Play Off-, squalifica dell’assistente di parte PROVENZANO Michele fino al 31.12.2016, squalifica del calciatore GUZZETTI Domenico fino al 31.12.2016, squalifica del calciatore SCAGLIONE Carlo Luca fino al 31.12.2015, squalifica del calciatore ROMEO Francesco per una gara per recidiva in ammonizione II infr.)."