COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 168 DEL 26 MAGGIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.127 della Società AGS.D. SORIANO 2010 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.153 del 30.4.2015 (squalifica fino al 31.12.2015 del campo di gioco con l’obbligo della disputa delle gare a “porte chiuse”, ammenda € 1.000,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 168 DEL 26 MAGGIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.127 della Società AGS.D. SORIANO 2010 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.153 del 30.4.2015 (squalifica fino al 31.12.2015 del campo di gioco con l’obbligo della disputa delle gare a “porte chiuse”, ammenda € 1.000,00). RECLAMO nr.128 del Sig.MONARDO Valentino (tesserato Soc. AGS.D. Soriano 2010) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.153 del 30.4.2015 (squalifica fino al 29 APRILE 2017). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed i reclami; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA a)in via preliminare, che i due reclami di cui in epigrafe vanno riuniti per evidenti motivi di connessione oggettiva; b)che, dal rapporto del direttore di gara (col relativo supplemento), dell’assistente arbitrale e del commissario di campo della gara AGS.D. Soriano 2010 – A.S.D. Reggiomediterranea del 26/04/2015, risulta quanto appresso: - al 45° del II tempo, Monardo Valentino, massaggiatore della società Soriano 2010, veniva allontanato dal terreno di gioco dall’arbitro per essersi allontanato abusivamente dalla panchina; - alla notifica del provvedimento di allontanamento, il Monardo rivolgeva alla terna arbitrale espressioni offensive, prima di uscire “con molta calma” dal terreno di gioco; - subito dopo, tuttavia, rientrava in campo, correndo verso l’arbitro con fare minaccioso e, dopo averlo raggiunto, poggiava la propria testa su quella dell’ufficiale di gara, offendendolo e minacciandolo più volte; - in quel frangente, sostenitori della società Soriano 2010 colpivano con sputi e con una pietra uno degli assistenti arbitrali; - gli stessi, inoltre, lanciavano in campo pietre, una delle quali colpiva un calciatore della società avversaria, e pezzi di legno, senza colpire nessuno; - poiché alcuni dei suddetti sostenitori tentavano di entrare sul terreno di gioco, la gara veniva sospesa temporaneamente, una prima volta per quindici minuti e, successivamente, per altri cinque; - il direttore di gara evidenzia il fattivo comportamento tenuto in quei momenti da alcuni calciatori della società Soriano 2010 che si sono avvicinati ai propri sostenitori per tentare di calmarli; - a fine gara, tifosi della società succitata, dopo avere scavalcato la rete di recinzione, “si dirigevano velocemente verso il campo armati di bastoni e persino dell’asta della bandierina” e, giunti in prossimità dell’ingresso degli spogliatoi della A.S.D. Reggiomediterranea, colpivano con schiaffi e calci alcuni calciatori e dirigenti della società suddetta; - il commissario di campo, nel rapporto a sua firma, dichiara espressamente di essere stato aiutato in tale occasione dai “dirigenti del Soriano oltre che da alcuni calciatori che tentavano in tutti i modi di arginare i tifosi locali che avevano invaso il campo”; - l’arbitro, mentre si dirigeva negli spogliatoi assieme ai due assistenti, veniva raggiunto dal già citato massaggiatore della società reclamante, Monardo Valentino, che “con aria minacciosa” lo spingeva violentemente facendogli “accelerare il passo per evitare di cadere” e gli rivolgeva parole offensive; - la terna arbitrale, mentre si trovava chiusa negli spogliatoi, sentiva urlare espressioni offensive e minacciose “da diverse persone”, che erano riuscite ad entrare nei suddetti locali, le quali colpivano la porta con calci e spallate nel tentativo “di sfondarla”; - a questo punto, il direttore di gara e i due assistenti, temendo per la propria incolumità in quanto la porta dava segni di cedimento (cadevano pezzi della porta stessa e materiale dal muro laterale), ammassavano quanto in dotazione nello spogliatoio (scrivania e sedie) e con un cellulare telefonavano alle Forze dell’Ordine che giungevano sul posto alle 18,44 circa e, dopo le formalità di rito, scortavano la terna arbitrale “fino all’uscita autostradale di Serre”. Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti sopraindicati, ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti della società AGS.D. Soriano 2010 (cfr. C.U. n.153 del 30/04/2015 del Comitato Regionale Calabria): squalifica fino al 31/12/2015 del campo di gioco, con obbligo della disputa delle gare “a porte chiuse”; ammenda di € 1.000,00; inibizione al massaggiatore Monardo Valentino fino al 29/04/2017. La società reclamante chiede “un congruo ridimensionamento” dei provvedimenti adottati in I grado nei propri confronti, ritenendo che gli stessi “si dipanano e concretizzano in una sola direzione, quella economica, che viene in tal modo fortemente, eccessivamente e financo irrimediabilmente colpita”, con “un triplice danno economico, fatale per una piccola realtà calcistica”. Il massaggiatore Monardo Valentino, nel reclamo a sua firma, contesta quanto riportato nel rapporto del direttore di gara in relazione ai fatti ascrittigli e, ricostruendoli in maniera differente, nega sostanzialmente di aver posto in essere i comportamenti per i quali è stato sanzionato. Tuttavia, quanto puntualmente riportato nel rapporto arbitrale non può essere contestato, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata dello stesso (art.35, comma 1, del C.G.S). I fatti per come narrati dall’arbitro, dall’assistente e dal commissario di campo sono stati accertati e vanno decisamente stigmatizzati per la loro gravità. Relativamente alle sanzioni a carico della società reclamante, si osserva che, in considerazione della fattiva collaborazione fornita al direttore di gara dai dirigenti e dai calciatori della società Soriano 2010 che hanno tentato di calmare i tifosi, espressamente evidenziata sia nel rapporto dell’arbitro che in quello del commissario di campo ed anche dal Presidente della società Reggiomediterranea, si ritiene di dover revocare la squalifica del campo di gioco fino al 31/12/2015, confermando la sanzione dell’obbligo della disputa delle gare “a porte chiuse” fino alla suddetta data e l’ammenda di € 1.000,00. Relativamente all’inibizione inflitta al massaggiatore Monardo Valentino, appare conforme a giustizia disporre una riduzione della stessa in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti ascritti al tesserato in questione. P.Q.M. in parziale accoglimento dei due reclami di cui in epigrafe, qui riuniti per evidenti motivi di connessione oggettiva, delibera di: -revocare la squalifica del campo di gioco fino al 31/12/2015 inflitta alla società AGS.D. SORIANO 2010; -confermare l’obbligo della stessa di disputare le gare “a porte chiuse” fino al 31/12/2015; -confermare l’ammenda di € 1.000,00; -ridurre la squalifica a MONARDO Valentino, massaggiatore della medesima società, fino a tutto il 31/12/2016; -accreditare la tassa reclamo versata dalla società Soriano 2010 sul relativo conto; -restituirsi la tassa reclamo versata da Monardo Valentino.
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