COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 128 del 21 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 97. DELIBERA C.S.A.T – RECLAMO ATLETICO FAIANO – GARA FOOTBALL CLUB CHIEVE / ATLETICO FAIANO DEL 12.04.2015 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 128 del 21 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 97. DELIBERA C.S.A.T – RECLAMO ATLETICO FAIANO – GARA FOOTBALL CLUB CHIEVE / ATLETICO FAIANO DEL 12.04.2015 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, nella riunione dell’11.05.2014, con l’assistenza del Rappresentate del Comitato Regionale Arbitri, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 103 del 16 aprile 2015 del C.R. Campania, pag. 2140, il Giudice Sportivo Territoriale ha deliberato, a carico delle società Atletico Faiano e Football Club Chieve, la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, con la sanzione accessoria dell’ammenda, per la partecipazione alla rissa che ha condotto alla sospensione della gara. La decisione, con appello trasmesso nei tempi temporali prescritti, è stata impugnata dalla società reclamante Atletico Faiano. La tesi difensiva della reclamante può trovare parziale accoglimento. Invero, dalla puntuale istruttoria effettuata ed ascoltato il direttore di gara, nel corso dell’audizione, è emerso che, al 47’ del secondo tempo, vi è stata un’aggressione generale che ha visto coinvolti gran parte dei tesserati in campo. Tuttavia, nelle dichiarazioni rilasciate dall’arbitro, davanti a questo Collegio, non è stata riferita la parola “rissa” fotografando, quindi, una situazione violenta generale tra gruppi, con schiaffi, spinte e parole. Tuttavia, l’arbitro ha confermato che non vi erano più le condizioni per continuare la gara ed ha ritenuto di sospenderla emettendo il triplice fischio. Per effetto di tale situazione questo Collegio ritiene adeguatala la sanzione della punizione sportiva perdita della gara ad entrambe le società, inflitta dal Giudice di prime cure. Viceversa, ritiene poter ridurre ad euro 100,00 la sanzione dell’ammenda a carico della medesima società reclamante. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Atletico Faiano, di ridurre ad euro 100,00 la sanzione dell’ammenda; di confermare, a carico di entrambe le società, la reclamante Atletico Faiano e la società Football Club Chieve, la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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