COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 129 del 22 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 98. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO REAL POZZUOLI – GARA REAL POZZUOLI / REAL PATRIA C5 DEL 29.11.2014 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 129 del 22 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 98. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO REAL POZZUOLI – GARA REAL POZZUOLI / REAL PATRIA C5 DEL 29.11.2014 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo; visti gli atti ufficiali; sentita, nelle tre distinte riunioni del 13 e 27 aprile e del 14 maggio 2015, nella persona del suo rappresentante legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltati, in terza convocazione, nella riunione dell’11 maggio, il direttore di gara ed, in seconda convocazione, l’Osservatore ed il Tutor Arbitrale, nella riunione dell’11 maggio 2015, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; tanto premesso, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 72 del 22.01.2015, pagg. 1408/1409, il Giudice Sportivo Territoriale ha deliberato, a carico della società Real Pozzuoli e della società Real Patria C5, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per rinuncia, oltre all’ammenda di euro 150,00. Le decisioni sono state impugnate dalla reclamante Real Pozzuoli. Tanto premesso, questo Collegio osserva: in sede di audizione, presso questa Corte Sportiva, il direttore di gara ha confermato che, all’atto dell’aggressione di un sostenitore della società Real Pozzuoli, da parte del sig. Nicola Clarelli, calcettista della società Real Patria C5, i calcettisti ed i dirigenti di entrambe le squadre si erano portati fuori del campo, per assistere a quanto accadeva. L’arbitro, altresì, su esplicita domanda del Collegio, in occasione della cennata audizione, ha precisato che tutti i calcettisti, di entrambe le contendenti, avevano abbandonato il terreno di gioco e lo avevano ignorato, quando egli aveva tentato di far riprendere il gioco, mediante ripetuti inviti e richiami ai calcettisti ed agli allenatori. Innanzi al Giudice di prime cure, l’arbitro ha dichiarato che i suoi tentativi sono durati 4 o 5 minuti. L’osservatore e il tutor del direttore di gara, in sede di audizione presso questa Corte Sportiva, hanno integralmente confermato le dichiarazioni dello stesso arbitro. Deve, dunque, procedersi alla riduzione ad euro 75,00 dell’ammenda di euro 150,00 a carico della società Real Pozzuoli, che era stata inflitta anche in ragione del comportamento del calcettista Clarelli, che è tesserato a favore della società Real Patria e non, come erroneamente indicato in delibera, della società Real Pozzuoli. Quanto, invece, alla decisione di infliggere gara persa a carico di entrambe le società, essa deve essere confermata, attese le concordanti ed univoche dichiarazioni dell’arbitro, nonché del suo Osservatore e del suo Tutor, rese a questo Collegio, in ordine alle comuni responsabilità delle due società per quel che concerne la non prosecuzione della gara in esame. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Real Pozzuoli, di ridurre ad euro 75,00 l’ammenda a suo carico; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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