COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 129 del 22 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 99. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ATLETICO AVERSA – GARA ATLETICO AVERSA / DEA DIANA DEL 26.04.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE CASERTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 129 del 22 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 99. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ATLETICO AVERSA – GARA ATLETICO AVERSA / DEA DIANA DEL 26.04.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE CASERTA La Corte Sportiva di Appello Territoriale; letto il reclamo; visti gli atti ufficiali; osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Caserta, n. 41 del 7.05.2015, pagg. 1326/1327, il Giudice Sportivo Territoriale ha rigettato, per improcedibilità, il reclamo di prima istanza proposto dalla società Dea Diana. Il Giudice di prime cure, invero, ha ritenuto che non fosse stata allegata, al reclamo stesso, la prova dell’avvenuta spedizione di copia del reclamo alla società controparte (Atletico Aversa). Peraltro, nonostante l’erronea valutazione, il Giudice di prima istanza era entrato nel merito delle doglianze, infliggendo, alla società Atletico Aversa, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, per presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, dell’assistente di parte, sig. Piscitelli Alessandro, ed infine aveva disposto, a carico di quest’ultimo, la squalifica per tre giornate di gara. Con ricorso, trasmesso nei termini temporali previsti dalla circolare F.I.G.C. n. 107/A, la quale prescrive, per le ultime quattro gare, il deposito e/o la trasmissione, entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale si intende impugnare la decisione del Giudice di Primo grado, la società reclamante ha proposto appello. Il ricorso va accolto. Tanto premesso, questo Collegio osserva: Il reclamo proposto dalla società Dea Diana al Giudice di prima istanza avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, con la conseguenziale preclusione al giudizio di merito, per due motivi: 1) in quanto spedito con plico raccomandata in data 27.04.2015 e ricevuto dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Caserta in data 30.04.2015, ovvero oltre il termine prescritto dalla già citata circolare F.I.G.C. n. 107/A, la quale sancisce che il reclamo avverso la regolarità della gara debba essere trasmesso, a mezzo telefax, e/o depositato, al Giudice Sportivo Territoriale competente, entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla disputa della gara; 2) per mancanza della documentazione dell’avvenuta spedizione, alla società controparte (Atletico Aversa), della copia del reclamo mediante plico raccomandata, da formalizzare mediante ricevuta postale. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Atletico Aversa ed in riforma della decisione del Giudice di prima istanza, di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Dea Diana, di annullare tutte le sanzioni accessorie e di omologare il risultato conseguito sul campo (6-0 a favore della società Atletico Aversa); nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it