COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 129 del 22 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 100. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO GREGORIANA – GARA ALFANESE I GREGORIANA DELL’8.03.2015 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 129 del 22 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 100. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO GREGORIANA – GARA ALFANESE I GREGORIANA DELL’8.03.2015 – 1^ CAT. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto della documentazione trasmessa, via e-mail, dalla società reclamante medesima, preliminarmente rileva l’assenza (peraltro giustificata) della medesima società, benché ritualmente convocata. Tanto premesso, il Collegio osserva: con atto presentato nei termini temporali prescritti, la società reclamante ha proposto appello avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale (pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 118 del 30.04.2015, pagg. 2288/2289), con la quale è stato rigettato il reclamo di prima istanza da essa presentato. L’appello non può trovare favorevole accoglimento. La reclamante, nel proprio atto di impugnazione, ha denunciato la presunta sostituzione di persona, eseguita mediante il calciatore Villani Valerio (nato il 28.11.1981), in corso di inibizione, che avrebbe partecipato alla gara in epigrafe in sostituzione del calciatore Matrella Giuseppe (nato il 18.01.1981). Dagli atti in fascicolo si rileva che il direttore di gara, in sede di audizione presso il Giudice Sportivo Territoriale, in data 18.03.2015, ha ribadito, senza ombra di dubbio, alla presenza fisica dei due calciatori in esame, di aver riconosciuto il sig. Matrella Giuseppe (appartenente alla società Alfanese) come colui che aveva effettivamente preso parte alla gara, subentrando, all’inizio del secondo tempo, in sostituzione di un altro calciatore. Nel corso della medesima audizione del 18.03.2015, il direttore di gara ha, altresì, dichiarato che il sig. Villano Valerio, che, come già sottolineato, era presente nei locali della Giustizia Sportiva, non ha partecipato alla gara. Ha, infine, puntualizzato di essere certo di non averlo visto né giocare, né sedere in panchina. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Gregoriana; di omologare il risultato conseguito sul campo (2-0 a favore della società Alfanese); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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