COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 129 del 22 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 101. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO MONTESANO 2006 – GARA ALFANESE / MONTESANO 2006 DELL’8.02.2015 – GARA MONTESANO 2006 / CANNALONGA DEL 14.02.2015 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 129 del 22 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 101. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO MONTESANO 2006 – GARA ALFANESE / MONTESANO 2006 DELL’8.02.2015 – GARA MONTESANO 2006 / CANNALONGA DEL 14.02.2015 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 107 del 23 aprile 2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha accolto i reclami di prima istanza, delle società Alfanese e Cannalonga, che erano stati prodotti per presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Pappadia Simone. Il Giudice di prima istanza ha fondato la sua decisione sul controllo dei tesserati presso l’Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania. Deve precisarsi che il calciatore è risultato in posizione regolare, agli effetti del tesseramento, a favore della società Montesano 2006, a decorrere dal 18.02.2015 (data di spedizione della raccomandata), ovvero da data successiva, rispetto a quella di disputa delle due gare oggetto del presente atto di impugnazione. Con ricorso prodotto nei termini temporali prescritti, la società Montesano 2006 si è opposta alle citate decisioni del Giudice di prima istanza. In via preliminare, questo Collegio giudica valida la duplice proposizione di reclamo con un solo atto, in ragione dell’assoluta connessione dei due reclami medesimi. Quanto al merito della vicenda, la reclamante ha segnalato di aver subito la sanzione sportiva della perdita delle gare in epigrafe, con il punteggio di 0-3, ciascuna in quanto il Giudice Sportivo Territoriale avrebbe accertato la posizione irregolare del calciatore Pappadia Simone, tesserato a favore della società Montesano 2006 a decorrere dal 18.02.2015 e, dunque, successivamente alla disputa delle gare stesse (dell’8 e del 14.02.2015). Preliminarmente è da rilevare che risulta agli atti del Comitato la consegna, in data 8.04.2015, alla società all’atto reclamante (Montesano 2006), della raccomandata spedita, da parte della società Cannalonga, con la quale erano stati inviati i motivi di reclamo, in conformità a consolidata giurisprudenza sportiva. Deve, dunque, rigettarsi l’obiezione della società Montesano 2006, ovvero di non aver ricevuto la copia del reclamo. Quanto al merito, si rileva che la società Montesano 2006 ha dimostrato, con mezzi probatori idonei, nel suo ricorso presso questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, di aver inoltrato a mezzo servizio postale, in data 6.02.2015, la raccomandata all’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, con la quale era stato chiesto il tesseramento del predetto calciatore e che, solo per un ritardo postale nella successiva spedizione, da parte della società privata “Navazio Group srls”, in ragione di problemi al software nel collegamento al server centrale, la spedizione non era avvenuta in data 6.02.2015 (che era l’ultimo giorno utile), ma successivamente (18.02.2015, ossia dodici giorni dopo). La relativa dichiarazione dell’amministratore unico della società “Navazio Group srls”, proprietaria del marchio “New Poste”, dalla quale si rileva che la raccomandata di riferimento era pervenuta alla sede della “New Group” nei tempi previsti ed era, però, andata in lavorazione non subito, ma al primo giorno utile, per i problemi innanzi sottolineati, nella sostanza non fa altro che confermare il ritardo nella spedizione dell’atto. Questo Collegio osserva: la dichiarazione innanzi indicata appare generica e, tra l’altro, senza l’indicazione sia della data di accettazione della raccomandata presentata dalla società Montesano 2006, sia del giorno di ripristino delle condizioni normali di lavorazione; il Collegio osserva, altresì, che non essendovi alcuna prova idonea a confutare quanto deciso dal Giudice di prima istanza, il reclamo in ordine alle due gare, di cui all’epigrafe, non possa trovare favorevole accoglimento. Per i motivi innanzi indicati, si dispone di respingere il duplice reclamo, prodotto dalla società Montesano 2006, con la conferma della punizione sportiva della perdita delle due gare in epigrafe a carico della medesima. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Montesano 2006, confermando le decisioni del Giudice di prima istanza; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it