COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 129 del 22 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 103. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SOCIA CALCIO – GARA SOCIA CALCIO / SALERNUM DEL 30.11.2014 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 129 del 22 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 103. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SOCIA CALCIO – GARA SOCIA CALCIO / SALERNUM DEL 30.11.2014 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 82 del 26 febbraio 2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha accolto il reclamo proposto in prima istanza dalla società Salernum per presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento e/o censimento, dell’assistente di parte, sig. Calzanetta Giuseppe. Quanto al merito del reclamo, in esame in questo secondo grado di giudizio, la tesi della società reclamante non può trovare favorevole accoglimento. In via preliminare va detto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società reclamante presso questo Collegio, il reclamo proposto dalla società Salernum al Giudice di prima istanza risulta regolarmente consegnato alla società Socia Calcio in data 11.12.2014, presso la sede sociale, specificata sul sito internet ufficiale della società medesima (la quale, quindi, non è legittimata ad obiettare sul punto). Analoga vicenda si è verificata per la raccomandata postale spedita dalla società Socia Calcio, indirizzata alla controparte, società Salernum, al recapito postale specificato all’atto del censimento di quest’ultima società: nonostante l’esattezza dell’indirizzo, invero, la raccomandata è stata restituita al mittente (Socia Calcio), per “indirizzo sconosciuto al civico”, nel mentre esso è da considerare esatto, con conseguenziale adempimento del proprio obbligo formale, da parte della società Socia Calcio. Tanto premesso, va detto che le motivazioni addotte dalla reclamante Socia Calcio, a sostegno del proprio ricorso, non possono considerarsi risolutive. Sul punto, soccorrono alcune circostanze: la prima è che, nella distinta di gara regolarmente sottoscritta dal dirigente accompagnatore, risulta la presenza in campo, quale assistente dell’arbitro, del sig. Calzanetta Giuseppe; la seconda è che l’arbitro della gara, in sede di audizione presso questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, in data 11.05.2015, il ha confermato di aver proceduto al riconoscimento dei partecipanti alla gara stessa, identificando il sig. Calzanetta Giuseppe quale assistente di parte nella gara in esame. Il Direttore di gara ha, altresì, dichiarato di non ricordare se la persona indicatagli quale Sarro Giuseppe (che la società reclamante ha sostenuto fosse stato erroneamente indicato, nella distinta di gara, come Calzanetta Giuseppe), mediante esibizione della copia della Carta d’Identità, fosse presente al campo il giorno della gara. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Socia Calcio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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