COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 264/LND del 22/5/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PALOCCO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31-10-2015 A CARICO DEL CALCIATORE SUPPA DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATIO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 240 DEL 28 APRILE 2015 GARA: PALOCCO – LEPANTO DEL 26-4-2015 (Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 264/LND del 22/5/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PALOCCO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31-10-2015 A CARICO DEL CALCIATORE SUPPA DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATIO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 240 DEL 28 APRILE 2015 GARA: PALOCCO – LEPANTO DEL 26-4-2015 (Campionato Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 251 dell’ 8.5.2015 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, sentita, come da sua richiesta la Società istante; osserva quanto segue: Dal referto emerge che al 42° del secondo tempo , il giocatore della Società ricorrente, Suppa Daniele, mentre l’arbitro si accingeva ad ammonire un suo compagno di squadra, in segno di protesta , lanciava il pallone in direzione del direttore di gara , colpendolo di rimbalzo all’inguine e procurandogli momentaneo dolore. Successivamente , all’esibizione del cartellino rosso , il Suppa si avvicinava minacciosamente all’arbitro , tirandolo per un braccio e rivolgendogli espressioni irriguardose . Veniva portato via dai suoi compagni di squadra in quanto continuava con il tentativo di placcaggio. La Società, in sede di sua audizione, ribadiva quanto già espresso nell’atto introduttivo , ed in particolare che il gesto del suo tesserato, nelle circostanze specifiche , tendente ad accelerare la ripresa del gioco, era del tutto causale e quindi involontario , dati i vari rimbalzi effettuati dalla sfera prima di colpire l’arbitro all’inguine, se pur senza alcuna conseguenza. Inoltre escludeva che il calciatore in questione, avesse proferito offese al direttore di gara, o messo in essere ulteriori atteggiamenti minacciosi. Pertanto l’istante, su tali motivazioni e per gli errori di valutazione in cui era incorso l’arbitro, chiedeva l’annullamento della sanzione a carico del suo giocatore. Il ricorso può essere accolto. Solo in parte possono essere prese in considerazione le ragioni espresse dalla reclamante , in merito alla involontarietà del gesto del proprio giocatore, dati i diversi rimbalzi effettuati dalla palla sul terreno di gioco, prima di colpire l’arbitro senza conseguenze, se non un transitorio fastidio; anche se non è scusabile in alcuna maniera il gesto impetuoso e l’ azione propria del Suppa Daniele, concretizzatasi con il lancio della palla , quale segno di chiara protesta nei confronti dell’arbitro, unitamente alle sue reiterate offese rivolte a quest’ultimo , come ogni altra condotta minacciosa, tendente a impedirgli il provvedimento disciplinare nei suoi confronti. Su tali motivazioni a giudizio di questa Corte, si può giungere , nella rivisitazione del provvedimento, ad una riduzione della squalifica inflitta, onde renderla più adeguata ed equa rispetto alla reale porta dei fatti; pertanto DELIBERA Di ridurre la squalifica del calciatore Suppa Daniele, come alla decisione del giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio F.I.G.C., L.N.D., al C.U. N. 240 del 24.04.2015, dal 31.10.2015 al 15.09.2015 , Dispone la restituzione della relativa tassa reclamo.
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