COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 270/LND del 29/5/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLECORSA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 13/11/2014 (GARA PRO FORMIA – VALLECORSA DEL 12/10/2014 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 270/LND del 29/5/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLECORSA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 13/11/2014 (GARA PRO FORMIA – VALLECORSA DEL 12/10/2014 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 263 del 22.5.2015 Si fa seguito alla delira di questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, di cui al C.U. N. 102 del 28/11/2014, con la quale venivano trasmessi gli atti della gara a margine alla Procura Federale. Quest’ultimo Organo di Giustizia, dopo aver svolto gli opportuni accertamenti in merito, ha inviato nuovamente a questa Corte la citata documentazione per il seguito di competenza. Questo Organo di Giustizia Sportiva, esaminati nuovamente gli atti di cui sopra, unitamente alla relazione della Procura Federale, tenuto conto dell’ammissione da parte dell’arbitro, dell’errore in cui era incorso durante la gara in questione; DELIBERA - Di respingere il reclamo e di ordinare la ripetizione della gara in argomento, confermando pertanto la decisione del Giudice Sportivo di primo grado. Si trasmettono gli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza La tassa reclamo versata va incamerata
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