COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 270/LND del 29/5/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO COLLEPARDO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MURAGLIA MATTEO E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DE ANGELIS GIAN MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE PUBBLICATI SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 56 DEL 30 APRILE 2015 GARA: STERPARO – ATLETICO COLLEPARDO DEL 26-4-2015 (Campionato Terza Ctg)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 270/LND del 29/5/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO COLLEPARDO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MURAGLIA MATTEO E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DE ANGELIS GIAN MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE PUBBLICATI SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 56 DEL 30 APRILE 2015 GARA: STERPARO – ATLETICO COLLEPARDO DEL 26-4-2015 (Campionato Terza Ctg) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 256 del 15.5.2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; Ascoltata come da richiesta la società interessata, osserva quanto segue. La società Atletico Collepardo, riportandosi al proprio scritto difensivo, evidenziava che entrambe le sanzioni comminate ai Suoi calciatori Muraglia e De Angelis sono non proporzionate rispetto a quanto accaduto sul terreno di gioco. In particolare il De Angelis non avrebbe colpito con calci e pugni il suo avversario all’atto dell’espulsione comminata dall’arbitro a carico di entrambi i giocatori ma si sarebbe diretto verso gli spogliatoi in maniera del tutto tranquilla, mentre il Muraglia avrebbe strattonato l’avversario arrampicatosi sulla recinzione di gioco solo per paura che lo stesso, che nel frattempo inveiva contro il pubblico presente, si scagliasse contro la madre presente in tribuna. Quanto sopra veniva ribadito in sede di audizione dal presidente della società Atletico Collepardo Renzilini Adriano. La CSAT, ritenuto che il comportamento tenuto dal calciatore Muraglia Matteo sia meritevole di censura in quanto un calciatore che durante lo svolgimento della gara avverte un potenziale pericolo per il pubblico deve chiedere l’intervento del direttore di gara e non farsi giustizia da solo ma che, tenuto conto di quanto indicato nel proprio scritto difensivo, ritiene che la sanzione possa essere leggermente ridotta. Per quanto attiene il calciatore De Angelis Gianmarco si ritiene che il comportamento tenuto dal calciatore sia grave e pertanto meritevole della sanzione comminata dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso DELIBERA Di ridurre la squalifica del calciatore Muraglia Matteo da 4 gare a 3 gare effettive e confermare la squalifica di 3 gare effettive a carico del calciatore De Angelis Gianmarco. La tassa reclamo và restituita.
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