COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 270/LND del 29/5/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANT’ONOFRIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2018 A CARICO DEL CALCIATORE MOSCA PIERCARLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 7 MAGGIO 2015 GARA: SANT’ONOFRIO – BLUE DEVILS DEL 2-5-2015 (Campionato Terza Ctg.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 270/LND del 29/5/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANT’ONOFRIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2018 A CARICO DEL CALCIATORE MOSCA PIERCARLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 7 MAGGIO 2015 GARA: SANT’ONOFRIO – BLUE DEVILS DEL 2-5-2015 (Campionato Terza Ctg.) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 263 del 22.5.2015 Visto il reclamo con cui la Società Sant’Onofrio chiede una riduzione della squalifica inflitta in Primo Grado al proprio calciatore Mosca Piercarlo, asserendo che il suo gesto sarebbe stato causato dalla concitazione in un momento di protesta e dagli spintoni ricevuti dai compagni che tentavano di allontanarlo dall’arbitro. Preso atto che il ricorrente ha ribadito le suddette ragioni all’atto della sua audizione ponendo in evidenza lo stato di tensione che ha determinato il comportamento del Mosca ed insistendo, quindi, per un ridimensionamento della sanzione; Letti gli atti ufficiali dai quali si rileva che il Mosca, dopo aver insultato l’arbitro, lo colpiva con una manata al naso e successivamente lo minacciava, venendo poi allontanato dai compagni, per cui risulta chiara la volontarietà del gesto; tenuto conto peraltro, che il colpo ricevuto dall’arbitro, ancorché abbia causato la legittima decisione da parte sua di sospendere definitivamente la gara, non gli ha provocato notevoli conseguenze, per cui appare ragionevole una rivisitazione della squalifica. Tutto ciò premesso, questa Corte ritiene di accogliere il reclamo promosso dalla Società Sant’Onofrio e pertanto DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore Mosca Piercarlo al 31/12/2016 La tassa reclamo va restituita.
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