COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 271 /LND del 29/5/2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELL’ARBITRO AMELIA STEFANO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. E 40 COMMA 1, 2, 3 LETT. A e H REGOLAMENTO AIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 271 /LND del 29/5/2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELL’ARBITRO AMELIA STEFANO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. E 40 COMMA 1, 2, 3 LETT. A e H REGOLAMENTO AIA La Procura Federale della F.I.G.C. disponeva il deferimento - atto di deferimento del 30 luglio 2014 608/1153 pf 13 14/MS/vdb - innanzi al Tribunale Federale Territoriale dell’arbitro Amelia Stefano. L’atto di deferimento aveva ad oggetto quanto accaduto durante la gara di Prima Categoria Laziale Girone E tra NUOVA TIVOLI CALCIO - REAL CASILINO del 14.01.2014. Il Sig. Amelia Stefano, in qualità di direttore di gara, riportava nel referto di gara di essere stato aggredito dal calciatore del Real Casilino, Strabioli Mirko, al momento dell’espulsione e al termine della gara. In particolare l’arbitro evidenziava nel referto che il calciatore lo colpiva dapprima con forti calci e successivamente, per la precisione al termine della gara, con calci e pugni violenti che gli causavano forti dolori. Il comportamento del calciatore Strabioli veniva ritenuto molto grave con conseguente squalifica di quattro anni comminata dal giudice sportivo e poi confermata dalla commissione disciplinare che, per maggior sicurezza, convocava l’arbitro il quale confermava quanto riportato nel referto di gara. A seguito del reclamo della società Real Casilino per conto del proprio calciatore Strabioli Mirko, la Commissione disciplinare, valutato anche il referto dell’osservatore arbitrale presente il giorno della gara, riteneva sussistere forti incongruenze tra quanto riportato dal direttore di gara nel referto e quanto realmente accaduto al momento dell’espulsione dello Strabioli e al termine della gara. Tenuto conto di ciò la Commissione disciplinare riteneva di ridurre sensibilmente la squalifica comminata la calciatore Strabioli rimettendo gli atti alla procura federale al fine di valutare con attenzione il comportamento tenuto dal Sig. Amelia Stefano durante l’incontro NUOVA TIVOLI CALCIO – REAL CASILINO del 14.01.2014. La procura altresì deferiva il direttore di gara per aver ingiustamente accusato, a latere dell’audizione presso la Commissione Disciplinare del Lazio, l’organizzazione arbitrale e per non essersi presentato, pur regolarmente convocato, per ben tre volte innanzi agli organi competenti della Procura Federale. Il Tribunale Federale Territoriale presso il CR Lazio decideva con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 83/LND del 7.11.2014. Il Sig. Amelia Stefano, tramite il proprio legale costituito, proponeva ricorso alla Corte Federale d’Appello avverso la sanzione di sospensione per 3 (tre) anni comminata dal tribunale federale. La Corte Federale di Appello, nella riunione tenutasi il 18.12.2014, accoglieva il ricorso del Sig. Amelia Stefano rinviando al Tribunale Federale Territoriale competente per l’esame del merito. All’udienza è presente il deferito personalmente assistito dall’Avv. Matteo Sperduti. Il Tribunale Federale dato atto della regolare costituzione delle parti e che il Sig. Amelia Stefano depositava, tramite il proprio procuratore, memoria difensiva, dispone procedersi alla discussione. La Procura conclude con l’affermazione di responsabilità del deferito chiedendo 3 anni di sospensione per l’arbitro Stefano Amelia. L’Avv. Sperduti, contestando integralmente i capi d’accusa contenuti nell’atto di deferimento e riportandosi alla propria memoria difensiva conclude chiedendo il proscioglimento del proprio assistito o in subordine il minimo della pena previsto. Il Tribunale Federale, letti e valutati con attenzione tutti gli atti di causa ed in particolare la decisione della Corte Federale di Appello ritiene che il comportamento del Sig. Amelia Stefano sia grave e pertanto meritevole di censura. L’attività istruttoria compiuta dalla procura federale è esauriente ed univoca nel dimostrare che il referto compilato dal Sig. Amelia non sia veritiero rispetto a quanto realmente accaduto durante la gara in esame evidenziando di controverso un comportamento altamente antisportivo. Di conseguenza sul punto non possono trovare accoglimento le doglianze mosse dal legale del Sig. Amelia, tutte generiche, mancanti di adeguata documentazione a supporto nonché prive di riscontro concreto. Il Sig. Amelia Stefano inoltre avrebbe potuto, se realmente interessato, rispondere alle convocazioni della Procura Federale. Infatti anche se non a conoscenza delle convocazioni, risulta che lo stesso per ben due volte abbia giustificato la sua assenza e pertanto nelle medesime circostanze avrebbe ben potuto concordare con la Procura Federale, la data in cui presentarsi. Tanto premesso, questa Commissione DELIBERA Di affermare la responsabilità del soggetto deferito per le violazioni ascritte e di applicare la sanzione della sospensione per anni 3 (tre) a carico dell’arbitro Stefano Amelia. La sanzione comminata decorre dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito agli interessati.
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