COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 28/05/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento Procura Federale del 27 aprile 2015 a carico di TANGHETTI Daniele, per violazione dell’Art. 1 bis comma 1, del CGS, in relazione all’art. 34, comma 3, NOIF, per aver partecipato alle gare del campionato di prima categoria dell’11.1.2015, del 18.1.2015 e del 25.1.2015 nella squadra dell’AC GAVARDO, senza la necessaria autorizzazione del CRL; TEBALDINI Mauro, per violazione dell’Art. 1 bis comma 1, del CGS, in relazione all’art. 34, comma 3, NOIF, per aver sottoscritto le distinte delle gare dell’11.1.2015 e del 25.1.2015, alle quali ha partecipato il calciatore Tanghetti, in posizione non regolamentare; SUSIO Stefano, per violazione dell’Art. 1 bis comma 1, del CGS, in relazione all’art. 34, comma 3, NOIF, per aver sottoscritto la distinta della gara del 18.1.2015, alla quale ha partecipato il calciatore Tanghetti, in posizione non regolamentare; la società AC GAVARDO per violazione dell’Art. 4, comma, 2 CGS a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dai propri tesserati sopra menzionata.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 28/05/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento Procura Federale del 27 aprile 2015 a carico di TANGHETTI Daniele, per violazione dell'Art. 1 bis comma 1, del CGS, in relazione all'art. 34, comma 3, NOIF, per aver partecipato alle gare del campionato di prima categoria dell'11.1.2015, del 18.1.2015 e del 25.1.2015 nella squadra dell'AC GAVARDO, senza la necessaria autorizzazione del CRL; TEBALDINI Mauro, per violazione dell'Art. 1 bis comma 1, del CGS, in relazione all'art. 34, comma 3, NOIF, per aver sottoscritto le distinte delle gare dell'11.1.2015 e del 25.1.2015, alle quali ha partecipato il calciatore Tanghetti, in posizione non regolamentare; SUSIO Stefano, per violazione dell'Art. 1 bis comma 1, del CGS, in relazione all'art. 34, comma 3, NOIF, per aver sottoscritto la distinta della gara del 18.1.2015, alla quale ha partecipato il calciatore Tanghetti, in posizione non regolamentare; la società AC GAVARDO per violazione dell'Art. 4, comma, 2 CGS a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dai propri tesserati sopra menzionata. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto che il sig. SUSIO Stefano ed il sig. TEBALDINI Mauro hanno depositato istanza di applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 CGS, cui ha dato il proprio assenso il rappresentante della procura, rilevato che il rappresentante della procura si è riservato di esperire la procedura prevista dall'art. 23, comma 2, del CGS, si riserva ogni decisione in merito al termine della procedura prevista dal secondo comma dell'Art. 23 CGS. Il Tribunale Federale, sentiti i deferiti TANGHETTI Daniele e AC GAVARDO in contraddittorio con il rappresentate della Procura Federale, rilevato che il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto di comminare al calciatore TANGHETTI Daniele in ordine alle violazioni contestate nell'atto di deferimento la squalifica di due giornate da scontarsi nel campionato di appartenenza nella prossima stazione sportiva 2015/2016 ed alla AC GAVARDO l'ammenda di Euro 300,00 e due punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza della prima squadra nella prossima stazione sportiva 2015/2016, preso atto che il calciatore TANGHETTI e la AC GAVARDO hanno chiesto l'applicazione del minimo delle sanzioni, avendo commesso un semplice errore in buona fede, OSSERVA dalla documentazione depositata agli atti del presente giudizio emerge chiaramente che il calciatore TANGHETTI Daniele ha preso parte a tre partite del campionato diprima categoria della squadra AC GAVARDO, senza aver ottenuto l'autorizzazione prevista dall'Art. 34 comma 3 NOIF. Da ciò consegue la violazione del disposto dell'Art. 1 comma 2 CGS per il calciatore e dell'Art. 4, comma 2 del CGS per la società AC GAVARDO. Considerato il numero di partite cui ha preso parte il calciatore, si ritengono eque le richieste formulate dal rappresentante della procura che merito di essere accolte. Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale, accertata e dichiarata la responsabilità del calciatore TANGHETTI Daniele della violazione dell'Art. 1 bis comma 1, del CGS, in relazione all'art. 34, comma 3, NOIF e la società AC GAVARDO della violazione dell'Art. 4, comma 2, del CGS, CONDANNA - TANGHETTI Daniele a due giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di appartenenza nella prossima stagione sportiva 2015/2016; - la AC GAVARDO all'ammenda di Euro 300,00 e a due punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza della prima squadra nella prossima stagione sportiva 2015/2016. Si manda alla segreteria di comunicare direttamente alle parti il presente provvedimento e di provvedere alla relativa pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.
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