COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 28.05.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor BATTRO Vittorino, Presidente della società A.S. VIRTUS VALDOSSOLA e della società medesima per rispondere il primo della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 C.G.S., la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S. Con atto del 20.1.2015
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 28.05.2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor BATTRO Vittorino, Presidente della società A.S. VIRTUS VALDOSSOLA e della società medesima per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S., la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S. Con atto del 20.1.2015 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il sig. BATTRO Vittorino per aver contravvenuto ai doveri di lealtà probità e correttezza e segnatamente per aver consentito o, comunque, non impedito che il Vice Presidente della A.S. VIRTUS VALDOSSOLA, sig. MASSARELLI Roberto, compilasse integralmente il modulo di tesseramento nr DL26318 09 apponendovi in calce le firme apocrife sia del calciatore LAGO Nicholas che dello stesso Presidente sig. BATTRO Vittorino; la società VIRTUS VALDOSSOLA per rispondere a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare addebitata al proprio Presidente. Il presente procedimento trae origine da una nota del 27,8,2014 con cui il Presidente del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta trasmetteva una lettera inviata, in data 20.8.2014, alla Delegazione Provinciale VCO dal calciatore LAGO Nicholas che sosteneva di essere stato convocato per il ritiro dalla società VIRTUS VALDOSSOLA pur non avendo firmato il tesseramento. Nel corso delle accurate indagini effettuate dalla Procura Federale, veniva acquisita la documentazione utile all’accertamento dei fatti e venivano interrogate le persone informate, segnatamente il calciatore esponente il fatto, il Presidente deferito, il sig. NATOLI Angelo, responsabile della prima squadra della VIRTUS VALDOSSOLA. Non è stato possibile interrogare il dirigente responsabile del settore giovanile all'epoca dei fatti sig. MASSARELLI Roberto in quanto prematuramente deceduto. Nella seduta del 20.3.2015, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l’avv. Maurizio Goria in rappresentanza della Procura Federale, il sig. Vittorino BATTRO in proprio ed in qualità di Presidente della Società deferita. Preliminarmente il Presidente, avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S. Veniva, dunque, formalizzato un accordo con il rappresentante della Procura Federale per l'applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione per mesi due a carico del sig. BATTRO, ammenda per € 400,00 a carico della società VIRTUS VALDOSSOLA. Preso atto dell'accordo tra le parti che veniva acquisito agli atti, il Tribunale riservava la decisione al decorso del termine indicato dall'art. 23 CGS, in attesa delle eventuali osservazioni del Procuratore generale dello Sport presso il CONI al quale la Procura Federale avrebbe trasmesso l'accordo stesso. MOTIVI DELLA DECISIONE Visto l'accordo intercorso tra le parti per la definizione del procedimento a norma dell’art. 23 C.G.S. Rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza delle violazioni ascritte al Presidente incolpato ed alla Società deferita. Considerato che l’entità delle sanzioni concordate appare congrua, Rilevato che il termine indicato dall'art. 23 CGS per la formulazione di eventuali osservazioni da parte del Procuratore generale dello Sport presso il CONI è ampiamente decorso e nulla è pervenuto a codesto Tribunale Federale Territoriale P. Q. M. Il Tribunale Federale, − visto l'accordo intercorso tra le parti, applica al sig. BATTRO Vittorino la sanzione dell'inibizione per mesi due ed alla società A.S.D. VIRTUS VALDOSSOLA la sanzione dell’ammenda per € 400,00 (quattrocento 0).
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