COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 29.05.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo della ASD CARAGLIO CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 87 del 28.05.2015 di codesto Comitato Regionale, in relazione alla gara CARAGLIO CALCIO – SAN BENIGNO disputata in data 24.05.2015, Campionato di Seconda Categoria Play – Off
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 29.05.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Reclamo della ASD CARAGLIO CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 87 del 28.05.2015 di codesto Comitato Regionale, in relazione alla gara CARAGLIO CALCIO – SAN BENIGNO disputata in data 24.05.2015, Campionato di Seconda Categoria Play - Off Con il reclamo di cui in epigrafe, inviato in data 29.05.2015, la Società ASD CARAGLIO CALCIO richiede l’annullamento dei provvedimenti con i quali il Giudice Sportivo ha assegnato la sanzione della perdita della gara alla reclamante con il risultato di 0=3, l’ammenda di € 150,00 alla società, l’inibizione sino al 28.7.2015 del dirigente MOLLO Marco Alessandro Umberto e la squalifica del giocatore RUFFO Andrea per una gara; tali provvedimenti sono stati applicati in conseguenza dell’avvenuto utilizzo del sig. Ruffo Andrea in sostituzione del compagno di squadra Garino Massimiliano al 32° del secondo tempo, nonostante il fatto che il giocatore schierato figurasse ancora tesserato per altra società. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale, sentita la società reclamante che ne ha fatto regolare richiesta, codesta Corte Sportiva D’Appello Territoriale osserva che le pur nobili argomentazioni addotte a sostegno del reclamo, legate in particolare all’ininfluenza dell’utilizzo del giocatore in questione ai fini del risultato (entrato su terreno di gioco con la gara sul punteggio di 3 a 0, gara poi conclusasi con il punteggio di 5 a 0), alla buona fede ed alla volontà delle società coinvolte di considerare il giocatore effettivamente tesserato per il Caraglio, non possono ritenersi sufficienti a superare il dato testuale del mancato effettivo tesseramento del giocatore tra le fila della società reclamante. Le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo devono pertanto essere confermate. Per tali motivi si RESPINGE il reclamo della ASD CARAGLIO CALCIO, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
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