COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 04.06.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale b) Ricorso della società U.S.D. VARZESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 44 del 21.4.2015 della Delegazione Provinciale VCO, in relazione alla gara VARZESE – RIVIERA D’ORTA disputata in data 19.4.2015, Campionato Giovanissimi Provinciale Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 04.06.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale b) Ricorso della società U.S.D. VARZESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 44 del 21.4.2015 della Delegazione Provinciale VCO, in relazione alla gara VARZESE – RIVIERA D'ORTA disputata in data 19.4.2015, Campionato Giovanissimi Provinciale Girone A Con ricorso inviato in data 28.4.2015 la Società VARZESE si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per dieci gare il giocatore BOLOGNA Marco e ne chiede la revoca o riduzione. La società ricorrente, nega che il proprio calciatore abbia usato espressioni razziste pur riconoscendo che il medesimo, in seguito all'assegnazione di un rigore contro la propria squadra per un fallo ai danni di calciatore extracomunitario, avrebbe commentato con la frase “ ...si è buttato...è scivolato sulle banane...”. Il tutto senza alcun intento offensivo e senza che, da parte degli avversari vi fosse la minima reazione. Nella seduta del 29.5.2015, interrogato dalla Corte Sportiva per averne fatto richiesta, il Presidente della VARZESE ha dichiarato di essere stato presente alla gara e di non aver sentito l'espressione pronunciata dal giovane calciatore tanto che, da bordo campo, erano tutti convinti che l'espulsione fosse avvenuta per proteste. Solo al rientro negli spogliatoi il giocatore confidava ai dirigenti che l'arbitro aveva motivato il provvedimento addebitandogli un'espressione razzista che non aveva mai pronunciato. Il ricorso non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). E' altresì opportuno considerare che, essendo prevista per l'illecito disciplinare di cui si tratta una sanzione molto severa, l'accertamento del fatto deve essere quanto mai rigoroso onde poter valutare con il dovuto grado di certezza. Lette le argomentazioni del reclamo e sentite le dichiarazioni rese dal Presidente della VARZESE nel corso dell'interrogatorio, considerato che, nel caso di specie, il referto arbitrale giustificava l'espulsione con la generica dicitura “ insulti razzisti ad un giocatore avversario”, in via eccezionale veniva richiesto all'arbitro un supplemento di rapporto sui fatti. Scritto che perveniva via e mail alle ore 16,31 del 29.5.2015 al Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta. Il referto integrativo (allegato agli atti della presente procedura) descrive l'accaduto in modo puntuale e preciso, chiarendo che il destinatario del fallo era un giocatore di origini marocchine e carnagione scura, che il BOLOGNA, prima che il rigore venisse battuto ha commentato l'azione ad alta voce coi compagni e riportando per esteso l'espressione da cui emergono gli espliciti riferimenti alla nazionalità ed alle origini dell'avversario unita ad un termine volgare oltre all'accenno alla caduta sulle banane come evidenziato anche nel ricorso. Il direttore di gara ha altresì precisato che il giovane calciatore ha immediatamente compreso le ragioni dell'espulsione e si è disciplinatamente allontanato dal campo senza protestare. Così descritta, la condotta del BOLOGNA è pienamente idonea ad integrare l'illecito di cui all'art. 11 C.G.S.. Se è vero che non si è trattato di un insulto rivolto all'avversario, è altrettanto pacifico che la norma punisce “ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica....”. Seppure in via indiretta, dunque, l'espressione rivolta ai compagni ha connotazioni obiettivamente denigratorie. Deve, quindi, essere confermata la sanzione della squalifica per dieci gare, già irrogata dal Giudice Sportivo nel minimo previsto e, a norma di regolamento, non ulteriormente riducibile, neppure, come sarebbe auspicabile, in presenza di circostanze che giustificherebbero un contenimento, quali la giovane età del calciatore ed il senso di responsabilità con cui è stato accettato il provvedimento sanzionatorio. Per questi motivi la Corte Sportiva d’Appello, RIGETTA il reclamo della società VARZESE dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it