COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 28 Maggio 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale CAMPIONATO PROMOZIONE GARA: A.S.D. BARIUM CALCIO – A.S.D. MONTE SANT ANGELO CALCIO del 3/5/2015 (Reclamo della A.S.D. BARIUM CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore TERREVOLI Donato, inibizioni dirigente LARATRO Luigi e allenatore CARELLA Michele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 71 in data 7/5/2015 del Comitato Regionale Puglia). –

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 28 Maggio 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale CAMPIONATO PROMOZIONE GARA: A.S.D. BARIUM CALCIO – A.S.D. MONTE SANT ANGELO CALCIO del 3/5/2015 (Reclamo della A.S.D. BARIUM CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore TERREVOLI Donato, inibizioni dirigente LARATRO Luigi e allenatore CARELLA Michele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 71 in data 7/5/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che il comportamento del calciatore TERREVOLI Donato (minacce ed ingiurie ad un avversario nonché spintonamento all’arbitro accompagnato da ingiurie e minacce) può ritenersi adeguatamente punito con la sanzione inflitta dal Primo Giudice che va condivisa e confermata; - considerato altresì che analoga conferma merita la inibizione comminata dal Primo Giudice nei confronti del dirigente LARATRO Luigi responsabile di comportamento ingiurioso e volgare nei confronti dell’assistente dell’arbitro; - ritenuto invece che il comportamento, irriguardoso e antisportivo nei confronti di un dirigente avversario e dell’arbitro, assunto dall’allenatore CARELLA Michele può ritenersi adeguatamente punito con la inibizione fino al 31/12/2015 (tenuto conto della conclusione del campionato in corso e dell’avvio della nuova stagione sportiva da settembre 2015) P.Q.M. DELIBERA - ridursi al 31/12/2015 la inibizione inflitta all’allenatore CARELLA Michele, confermarsi nel resto le impugnate decisione; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it