COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 28 Maggio 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: A.S.D. TREPUZZI – A.S.D. FOOTBALL GUAGNANO 2008 del 2/5/2015 (Reclamo della A.S.D. TREPUZZI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 700,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 71 in data 7/5/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 28 Maggio 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: A.S.D. TREPUZZI – A.S.D. FOOTBALL GUAGNANO 2008 del 2/5/2015 (Reclamo della A.S.D. TREPUZZI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 700,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 71 in data 7/5/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - considerato che può accedersi alla riduzione ad € 600,00 l’ammenda inflitta dal Primo Giudice per l’accensione di numerosi fumogeni da parte di sostenitori locali, tenuto conto delle recidive specifiche e contestate alla società A.S.D. TREPUZZI P.Q.M. DELIBERA - ridursi a € 600,00 l’ammenda inflitta alla società A.S.D. TREPUZZI; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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