COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 28 Maggio 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: A.S.D. REAL PARADISO BRINDISI – U.S.D. PEZZE del 10/5/2015 (Reclamo della A.S.D. REAL PARADISO BRINDISI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per le ammende di € 500,00 più € 200,00 e inibizione dirigente ROSELLI Andrea di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 72 in data 14/5/2015 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 77 del 28 Maggio 2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
GARA: A.S.D. REAL PARADISO BRINDISI – U.S.D. PEZZE del 10/5/2015 (Reclamo della A.S.D. REAL PARADISO BRINDISI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per le ammende di € 500,00 più € 200,00 e inibizione dirigente ROSELLI Andrea di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 72 in data 14/5/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che la raccomandata A.R. n. 15002103347-2 relativa al reclamo proposto dalla società A.S.D. REAL PARADISO BRINDISI risulta spedita in data 25/5/2015 e quindi oltre il termine di cui all’art. 46 n. 4 Codice di Giustizia Sportiva per cui il ricorso va dichiarato inammissibile P.Q.M. DELIBERA - Dichiararsi inammissibile per tardività il reclamo proposto dalla società A.S.D. REAL PARADISO BRINDISI e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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