COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 28 Maggio 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: ASD CORVINO ACCADEMY SOCCER / P. GIANNOTTI DEL 19.04.2015

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 28 Maggio 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: ASD CORVINO ACCADEMY SOCCER / P. GIANNOTTI DEL 19.04.2015 Reclamo dell’ASD Corvino Accademy Soccer del 27.04.2015 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che ha inflitto alla reclamante l’ammenda di € 300,00, in quanto “Propri dirigenti consentivano l’ingresso in campo di un sostenitore della squadra avversaria che teneva comportamento gravemente minaccioso e irriguardoso nei confronti dell’arbitro senza prestarvi assistenza”, pubblicata sul C.U. C.R. Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 66 del 23.04.2015. Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo come proposto; Sentito l’arbitro della gara, il quale ha reso supplemento di rapporto; Accertato che la Società reclamante ha ritualmente e tempestivamente inoltrato, alla Stazione dei Carabinieri di Vernole (Le), richiesta di Forza Pubblica al fine di garantire l’incolumità dei partecipanti alla gara; Considerato che all’incontro erano presenti nn. 2 Carabinieri i quali, su richiesta della società ospitante, sono intervenuti a tutela dell’arbitro; Atteso che, a norma dell’art. 4, comma 4, C.G.S. “Le società sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti”; Ritenuto, tuttavia, che la sanzione deve essere commisurata alla reale natura e gravità dei fatti commessi, ed alle conseguenze che dagli stessi sono scaturite; Ritenuto, pertanto, congruo ridurre ad € 100,00 l’ammenda inflitta dal Giudice di prime cure; Tutto quanto considerato e ritenuto, in accoglimento del reclamo proposto, Delibera 1. in parziale riforma della decisione del Giudice di prime cure, ridursi l'ammenda ad € 100.00; 2. non addebitarsi alcuna tassa atteso l'esito del gravame.
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