COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 28 Maggio 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: POLIMNIA CALCIO C/ ESPERIA DEL 03.05.2015

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 28 Maggio 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: POLIMNIA CALCIO C/ ESPERIA DEL 03.05.2015 Reclamo della A.S.D. Esperia del 13.05.2015 avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale che ha inflitto le sanzioni sportive della perdita della gara con il risultato di 3-0 e la penalizzazione di un punto in classifica, nonché comminato l’ammenda di € 25,00 per prima rinuncia, pubblicata sul C.U. della Delegazione Provinciale di Bari, F.I.G.C. – L.N.D., n. 45 del 07.05.2015. Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; Premesso e considerato che - il reclamo non è stato notificato alla Società controinteressata, come richiesto dall’art. 46, co. 1, C.G.S.; - l’omissione non consente di entrare nel merito delle censure mosse avverso il provvedimento gravato; Delibera dichiararsi inammissibile il reclamo e, per l’effetto, addebitarsi la relativa tassa sul conto dell’A.S.D. Esperia.
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