COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 568 TFT 38 DEL 26 MAGGIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 62/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: a) Sig. PELLEDORO CARMELO (presidente A.S.D. Giovani Leoni); b) A.S.D. GIOVANI LEONI. La Procura Federale con nota 8837/909/pf13-14/GT/dl del 13 aprile 2015, ritualmente notificata, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale: a) Il sig. Carmelo Pelledoro, quale presidente della A.S.D. Giovani Leoni, per rispondere della violazione dell’art. 17, comma 8, del C.G.S. vigente all’epoca del fatto (oggi art. 22 comma 9 C.G.S.), per essersi introdotto nel terreno di gioco prima dell’inizio della gara Giovani Leoni/Magica Gravina disputata il 15/03/2014, nonostante fosse inibito fino al 31/03/2014, come da decisione in C.U. n° 43 del 26/02/2014 della Delegazione Provinciale di Catania; b) L’A.S.D. Giovani Leoni, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. per il comportamento posto in essere dal suddetto quale presidente della Società.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 568 TFT 38 DEL 26 MAGGIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 62/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: a) Sig. PELLEDORO CARMELO (presidente A.S.D. Giovani Leoni); b) A.S.D. GIOVANI LEONI. La Procura Federale con nota 8837/909/pf13-14/GT/dl del 13 aprile 2015, ritualmente notificata, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale: a) Il sig. Carmelo Pelledoro, quale presidente della A.S.D. Giovani Leoni, per rispondere della violazione dell’art. 17, comma 8, del C.G.S. vigente all’epoca del fatto (oggi art. 22 comma 9 C.G.S.), per essersi introdotto nel terreno di gioco prima dell’inizio della gara Giovani Leoni/Magica Gravina disputata il 15/03/2014, nonostante fosse inibito fino al 31/03/2014, come da decisione in C.U. n° 43 del 26/02/2014 della Delegazione Provinciale di Catania; b) L’A.S.D. Giovani Leoni, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. per il comportamento posto in essere dal suddetto quale presidente della Società. All’udienza dibattimentale, alla quale le parti deferite sono state ritualmente convocate, è comparso il sig. Pelledoro Carmelo. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione della sanzione di mesi sei di inibizione per il sig. Carmelo Pelledoro e l’ammenda di € 550,00 per la A.S.D. Giovani Leoni. Di contro i deferiti hanno chiesto il loro proscioglimento perché il fatto non sussisterebbe in quanto il sig. Pelledoro Carmelo sarebbe intervenuto solo nella sua qualità di gestore dell’impianto sportivo al fine di regolarizzare la segnatura di parte del campo di giuoco risultata, alla misurazione, irregolare essendone l’unico capace a provvedervi. Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti e le altre risultanze probatorie acquisite all’esito dell’istruttoria, ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. Rimane infatti provato che nella suindicata gara Giovani Leoni/Magica Gravina disputata il 15/03/2014 il sig. Carmelo Pelledoro, benché inibito, é, comunque, entrato nel terreno di gioco, partecipando insieme all’arbitro della gara alle richieste misurazioni; con conseguente violazione del combinato disposto dell’articolo 19 comma 2 lett. c) in relazione all’art. 22 comma 8 del C.G.S. che fanno espresso divieto ai dirigenti inibiti di svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito della F.I.G.C. fino a quando la sanzione non sia stata scontata ed in particolare prevedono il divieto di accedere all’interno del recinto di giuoco e/o negli spogliatoi in occasione delle gare. Ciò posto, ai fini della quantificazione della pena, non può non tenersi conto della circostanza attenuante che il Pelledoro non è penetrato volontariamente nel recinto di giuoco, ma soltanto dopo essere stato chiamato per procedere alla regolarizzazione delle linee del campo apparse non conformi al regolamento e, conseguentemente, senza esercitare peraltro alcuna ultronea attività ed il tutto con la convinzione di non violare alcuna norma. Alla luce delle superiori considerazioni si ritiene di dovere contenere le sanzioni nei termini assolutamente attenuati così come da dispositivo tenendo tuttavia conto che, ai sensi dell’art. 22 comma 8 del C.G.S., trattasi comunque di aggravamento della sanzione già a suo tempo inflitta. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: - al sig. Carmelo Pelledoro, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per giorni 15 (quindici); - alla A.S.D. Giovani Leoni l’ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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