COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 568 TFT 38 DEL 26 MAGGIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 606/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società Pol. Sutera A.S.D. (matr. 65595) Sig. Di Francesco Onofrio (Presidente all’epoca dei fatti) N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 568 TFT 38 DEL 26 MAGGIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 606/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società Pol. Sutera A.S.D. (matr. 65595) Sig. Di Francesco Onofrio (Presidente all’epoca dei fatti) N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 13/03/2015 prot. 11.924 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, potendone conseguire la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memoria a difesa sostenendo principalmente: a) La improcedibilità dell’azione stante l’attività di solo settore giovanile nella stagione 2014-2015; b) Il proscioglimento dagli addebiti contestati dei calciatori Baldone Giuseppe e Mingoia Biagio per i quali vengono trasmesse copie delle certificazioni mediche contestate; c) Insussistenza degli addebiti a carico dei calciatori Malta Antonino, Malta Salvatore e Morreale Giuseppe mancando, nell’atto di deferimento, documenti probanti la partecipazione di detti calciatori a gare ufficiali della Pol. Sutera A.S.D. e, comunque, “essendo fuor di dubbio” , come dalla stessa asserito, che all’atto del tesseramento le certificazioni mediche di detti calciatori non erano ancora scadute. Il rappresentante del Presidente Federale si è rimessa alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale per quanto alle posizioni dei calciatori Baldone Giuseppe e Mingoia Biagio ed ha insistito sui motivi di deferimento concludendo con la richiesta di applicazione delle seguenti sanzioni: Ammenda di € 300,00 a carico della società deferita; Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito; Ammonizione con diffida a carico dei calciatori Malta Antonino, Malta Salvatore e Morreale Giuseppe. Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva: per quanto al punto a) che a nulla vale che la Pol. Sutera A.S.D. svolga attività di solo settore giovanile nella stagione 2014-2015, peraltro riferendosi le contestazioni in argomento alla stagione sportiva 2013-2014 nel corso della quale partecipava al campionato di 3^ categoria; per quanto al punto b), vengono acquisite agli atti le trasmesse certificazioni mediche dei calciatori Baldone Giuseppe e Mingoia Biagio; per quanto al punto c) risulta a questo Tribunale, dagli atti di deferimento che sono a disposizione di tutti i soggetti deferiti sino a tre giorni prima dell’udienza fissata con rituale comunicazione (E-Mail del 20/04/2015 ore 12,19), che le certificazioni mediche dei calciatori Malta Antonino, Malta Salvatore e Morreale Giuseppe sono scadute rispettivamente il 17/01/2013, 24/10/2013, 10/10/2013 conseguendone la mancanza di certificazione medica nel corso della stagione sportiva 2014-2015. Giova inoltre ricordare che l’obbligo di regolare certificazione medica dei calciatori tesserati prescinde dalla loro eventuale partecipazione a gare ufficiali e che, inoltre, una volta scaduta la certificazione utilizzata all’atto del tesseramento deve essere effettuata la obbligatoria visita medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori alla prosecuzione dell’attività agonistica. In conclusione, il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori Malta Antonino, Malta Salvatore e Morreale Giuseppe. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone il proscioglimento dei calciatori Baldone Giuseppe e Mingoia Biagio e applica: l’ammenda di € 90,00 a carico della la Pol. Sutera A.S.D. (matr. 65595); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Di Francesco Onofrio; l’ammonizione con diffida a carico dei calciatori: Malta Antonino, Malta Salvatore e Morreale Giuseppe (tesserati Pol. Sutera A.S.D. all'epoca dei fatti). Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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