• Stagione sportiva: 2014/2015
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 568 TFT 38 DEL 26 MAGGIO 2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento 609/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Atletico Capaci (matr. 916555) Sig. Cataldo Francesco (Presidente all’epoca dei fatti) N°12 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 568 TFT 38 DEL 26 MAGGIO 2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento 609/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Atletico Capaci (matr. 916555) Sig. Cataldo Francesco (Presidente all’epoca dei fatti) N°12 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 13/03/2015 prot. 11.919 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, potendone conseguire la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa. Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Ammenda di € 1.200,00 a carico della società deferita; - Inibizione per mesi otto a carico del dirigente deferito; - Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, applica: l’ammenda di € 360,00 a carico della A.S.D. Atletico Capaci (matr. 916555); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Cataldo Francesco; l’ammonizione con diffida a carico dei calciatori: Bartolotta Stefano, Cambria Giovanni, Gallo Kevin, Giambona Andrea, Giambona Guido, Giuliano Alessandro, Raveduto Giuseppe, Salvino Davide Salvatore, Siino Salvatore, Gallo Ivan, (tesserati A.S.D. Atl. Capaci all'epoca dei fatti); Celona Gabriele (tesserato A.S.D. Soccer Boys e A.S.D. Atl. Capaci all'epoca dei fatti); Riccobono Antonio (tesserato A.S.D. Capaci C5 e A.S.D. Atl. Capaci all'epoca dei fatti). Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 568 TFT 38 DEL 26 MAGGIO 2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento 609/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Atletico Capaci (matr. 916555) Sig. Cataldo Francesco (Presidente all’epoca dei fatti) N°12 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)"