COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 578 TFT 39 DEL 04 GIUGNO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 614/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Canicattì 1928 (matr. 935177 – cessate tutte le attività dal 12/11/2014) Sig. Foti Basilio (Presidente all’epoca dei fatti) N°11 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 578 TFT 39 DEL 04 GIUGNO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 614/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Canicattì 1928 (matr. 935177 – cessate tutte le attività dal 12/11/2014) Sig. Foti Basilio (Presidente all’epoca dei fatti) N°11 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 31/03/2015 prot. 11.998 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memoria a difesa giustificando con le precarie condizioni economiche della società il mancato accertamento della idoneità all’attività sportiva agonistica dei propri tesserati . Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Ammenda di € 1.100,00 a carico della società deferita; - Inibizione per mesi otto a carico del dirigente deferito; - Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, considerato che la Società A.S.D. Canicattì 1928 (matr. 935177) ha cessate tutte le attività sin dal 12/11/2014, applica: l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Foti Basilio; l’ammonizione con diffida a carico dei calciatori: Foti Salvatore, Liuzzi Calogero, Lo Porto Gabriele, Monaco Riccardo, (tesserati A.S.D. Canicattì 1928 all'epoca dei fatti); Alaimo Alberto, Destro Gaspare, (tesserati A.S.D. Grotte e A.S.D. Canicattì 1928 all'epoca dei fatti); Facciponte Antonio, La Magra Andrea, Piraneo Francesco, Provenzani Alex, Suvac Vasile Valentino, (tesserati A.S.D. Canicattì e A.S.D. Canicattì 1928 all'epoca dei fatti). Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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