COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 578 TFT 39 DEL 04 GIUGNO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 615/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Ficarazzi C5 (matr. 910708) Sig. La Targia Francesco (Presidente all’epoca dei fatti) N°15 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 578 TFT 39 DEL 04 GIUGNO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 615/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Ficarazzi C5 (matr. 910708) Sig. La Targia Francesco (Presidente all’epoca dei fatti) N°15 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 31/03/2015 prot. 11.999 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memoria a difesa allegando copia della certificazione medica (acquisita agli atti) relativa ai calciatori Campanella Andrea, Leto Filippo, Martorana Onofrio, Magliocco Giuseppe Pio, Garbo Danilo, nulla producendo a difesa degli altri tesserati deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva tuttavia che i certificati medici trasmessi hanno tutti data di emissione 22/04/2014 e pertanto non sono esimenti riferendosi il deferimento alla s.s. 2013-2014. Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Ammenda di € 1.500,00 a carico della società deferita; - Inibizione per mesi otto a carico del dirigente deferito; - Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, dispone il proscioglimento del calciatore Ioco Simone e applica: l’ammenda di € 450,00 a carico della A.S.D. Ficarazzi C5 (matr. 910708); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. La Targia Francesco; l’ammonizione con diffida a carico dei calciatori: Alfonzo Antonio, Campanella Andrea, Serauto Gianmarco, (tesserati A.S.D. Ficarazzi C5 all'epoca dei fatti); Aruta LuigiLeto Filippo, (tesserati A.S.D. Wisser Club e A.S.D. Ficarazzi C5 all'epoca dei fatti); Crivello Fabio, Martorana Onofrio, (tesserati S.S.D. Bagheria Calcio SRL e A.S.D. Ficarazzi C5 all'epoca dei fatti); D'Angelo Giovanni (tesserato A.S.D. Juventus Club Scirea e A.S.D. Ficarazzi C5 all'epoca dei fatti); Fricano Onofrio, Gagliano Giandomenico, Losianno Daniele, Magliocco Giuseppe, (tesserati A.S.D. Sant'Isidoro e A.S.D. Ficarazzi C5 all'epoca dei fatti); Garbo Danilo, La Targia Francesco, (tesserati A.S.D. Sporting Club P5 e A.S.D. Ficarazzi C5 all'epoca dei fatti); Riesi Francesco Paolo (tesserato Pol. Real Cefalù A.S.D. e A.S.D. Ficarazzi C5 all'epoca dei fatti). Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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